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Riforma PA, come superare la pronuncia di incostituzionalità: il parere del Consiglio di Stato
Il parere del Consiglio di Stato sulla sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale

Il Consiglio di Stato ha pubblicato ieri pomeriggio il parere (comm. spec. 17 gennaio 2017, n. 83) in merito al quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sulle modalità di attuazione della sentenza 25 novembre 2016, n. 251 della Corte Costituzionale.

Il parere fornisce indicazioni utili sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Consulta: le risposte contenute nel parere dell’Alto Consesso amministrativo sono rivolte a tre tipi di soluzioni: a) avuto riguardo ai decreti legislativi emanati; b) per quelli in cui la delega da parte del Governo non è terminata; c) e, infine, per i decreti legislativi ormai decaduti.

Il parere del Consiglio di Stato

La Consulta, lo scorso 25 novembre, aveva infatti dichiarato incostituzionale la riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015), nella parte in cui la delega aveva previsto solo il “parere” e non l’intesa con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta.

Riforma PA: cosa accade ora?

Il comunicato stampa redatto dalla Corte Costituzionale segnala, con riferimento alla riforma della dirigenza, l’importanza di intervenire anche per i settori per i quali la delega è scaduta (dirigenza e servizi pubblici). Un percorso possibile è quello di una nuova delega, ma non è l’unico (ad esempio, è ipotizzabile anche un disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a sostituire).

Si rileva, tuttavia che la Corte costituzionale non si è pronunciata su come assicurare il principio di leale collaborazione con le Regioni per procedimenti legislativi diversi da quello della legge delega. E d’altra parte, si legge nel parere che “apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale”.

>> CONSULTA IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (comm. spec.) 17 gennaio 2017, n. 83.

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