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Permessi retribuiti, mancata assistenza familiare disabile per viaggio all'estero: è truffa?
La sentenza della Cassazione Penale 23 dicembre 2016, n. 54712

È truffa usare i permessi retribuiti ex legge 104 per un viaggio di piacere: la Corte di Cassazione, mediante sentenza 23 dicembre 2016, n. 54712, si è pronunciata su un ricorso contro la pronuncia con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti di una donna per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per avere utilizzato i permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge 104/1992, non per assistere il familiare disabile ma per recarsi all’estero in viaggio con la propria famiglia.

La Suprema Corte, nel respingere la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe configurabile perché, essendo quei giorni destinati al recupero delle energie psico-fisiche del fruitore dei permessi, questi non sarebbero altro che “tre giorni feriali di libertà,” ha invece affermato che risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza, nel contempo escludendo l’applicabilità dell’art. 131-bis del Codice Penale.

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