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Requisito della attività prevalente necessario per individuare un legittimo affidamento in house
La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea 8 dicembre 2016, n. C-553/15

La Corte di Giustizia UE, mediante la recente sentenza 8 dicembre 2016, C-553/15, contribuisce a fornire alcuni chiarimenti circa il requisito della c.d. attività prevalente necessario per individuare un legittimo affidamento in house.

In materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici, detti “in house”, al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice e segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo; tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi.

Inoltre in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici, detti “in house”, al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto.

>> Consulta la sentenza della Corte di Giustizia Europea 8 dicembre 2016, n. C-553/15.


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