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Decreto Fiscale 2017, rottamazione cartelle: i chiarimenti ai primi dubbi operativi
Alcuni quesiti risolti in merito alle nuove norme contenute nel Decreto Fiscale da poco approvato

Mediante comunicato del 1 dicembre 2016 i Consulenti del Lavoro rendono noto che:
Come si computano, ai fini della richiesta di definizione agevolata, le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere? Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata? Queste sono solo alcune delle domande alle quali il responsabile normativa e contenzioso di Equitalia, Andrea Zolea, ha fornito risposta durante la 13esima edizione del Forum Lavoro. Molteplici, infatti, sono gli aspetti da chiarire con la soppressione di Equitalia e la conseguente nascita dell’Agenzia di riscossione, prevista dal decreto fiscale da pochi giorni convertito in legge in Parlamento.

Zolea ha chiarito che per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 193/2016 (Decreto Fiscale), ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione o di mora e somme  aggiuntive dovute agli enti previdenziali). Il responsabile di Equitalia durante il dibattito specifica anche che non vengono eliminate dalla definizione agevolata sia gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive. Inoltre, che è possibile scegliere all’interno di una cartella di pagamento agevolato la definizione agevolata solo di alcuni carichi, così come confermato dal nuovo comma 13-bis del d.l. 193/2016, introdotto nel corso dell’iter di conversione in legge.

Ricordiamo che lo scorso 24 novembre, l’Assemblea del Senato con 162 voti favorevoli, 86 contrari e un astenuto, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (Atto Senato n. 2595 – XVII Legislatura), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il decreto è così diventato legge (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Qui disponibile il testo (Fascicolo Iter – DDL S. 2595).

Per approfondire ultriormente ricordiamo che è disponibile l’E-BOOK targato Maggioli Editore intitolato DECRETO FISCALE 2017, scritto da Giuseppe Debenedetto e Vincenzo Giannotti, contenente una prima lettura delle norme di maggior interesse per gli Enti locali dopo la conversione del d.l. 193/2016

Tra gli altri dubbi sciolti durante il Forum Lavoro, la questione che il contribuente con una rateizzazione già in essere, per la quale non siano state pagate tutte le rate dovute, può aderire alla definizione agevolata a condizione che siano pagate le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.  Qui di seguito le risposte ad alcuni dubbi.

1) Cosa si intende per periodo compreso nella definizione agevolata “dal 2000 al 2016”? Quali ruoli possono rientrare?
Possono essere definiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016 i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’INPS) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione. Rileva, pertanto, la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

2) Quali particolarità vi sono per la definizione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada?
Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata consente al debitore di abbattere le maggiorazioni iscritte a ruolo (art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981) e gli interessi di mora, purché paghi integralmente – oltre all’aggio, alle spese esecutive e ai diritti di notifica della cartella – anche la sanzione.

3) Le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere, come si computano ai fini della successiva richiesta di definizione agevolata?
Per espressa previsione dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 193/2016, ai fini della determinazione di quanto dovuto a seguito della definizione si computano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Si considerano invece definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali).

4) Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo vengono eliminati con la definizione agevolata?
No, diversamente dalle sanzioni, sono dovuti (art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 193/2016), al pari del capitale, dell’aggio su di essi e sullo stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.

5) Eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata?
No, sono dovute ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 193/2016.


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