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Pensione anticipata: nuovi requisiti anche per i dipendenti pubblici
Circolare INPS 11 novembre 2016, n. 196

Trattamento pensionistico: mediante nota del 26 ottobre, il Ministero del lavoro ha ridefinito i requisiti per accedere alla pensione anticipata.
Il Ministero ha precisato che “il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.
Nella la circolare INPS 11 novembre 2016, n. 196, l’Istituto attribuisce un’interpretazione estensiva prevedendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato anche per il personale che, avendo maturato i requisiti previsti, fosse occupato successivamente come lavoratore autonomo o nel pubblico impiego alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011.

In questo caso, mentre prima dell’interpretazione del Ministero del lavoro (circolare n. 35 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013) poteva accedere esclusivamente chi aveva maturato i requisiti prima della legge e fosse sempre in servizio presso le imprese private, ora può accedervi anche chi sia in servizio nel settore pubblico o che eserciti attività autonoma alla data del 28 dicembre 2011, purché alla data del 31 dicembre 2012 sia soddisfatta una delle due condizioni:
a) i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m. (c.d. quota) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato (ossia 1) dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni; 2) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni);
b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia (62 anni al 31 dicembre 2012) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato (con esclusione della contribuzione volontaria, contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa).
Pertanto chi è in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) può accedere alla pensione se ha raggiunto i 64 anni di età.


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