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Modifiche alla disciplina del DURC online
I punti piĆ¹ rilevanti modificati dal D.M. 23 febbraio 2016 pubblicata in G.U la scorsa settimana

la socrsa settimana è stato pubblicato (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016) il D.M. Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 che apporta alcune modifiche al d.m. 30 gennaio 2015 recante la disciplina in materia di DURC online.

Oggetto del recente intervento normativo sono nello specifico le disposizioni contenute nell’articolo 2, al comma 1, e nell’articolo 5, ai commi 2 e 3.
In relazione all’articolo 2, comma 1, il decreto specifica che le aziende sottoposte alla verifica da parte delle Casse Edili sono anche quelle che, sebbene non classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore edile, ne applicano il relativo contratto collettivo.

Dall’altro lato, in relazione alla condizione presunta di regolarità, contemplata dai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del d.m. 30 gennaio 2015, nelle procedure di fallimento con esercizio provvisorio (art. 104 del r.d. n. 267/1942) e di amministrazione straordinaria (d. lgs. n. 270/1999), il nuovo decreto estende tale presunzione anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (art. 206 del r.d. n. 267/1942) e di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o del programma di cessione dei complessi aziendali.

Va, in ultima istanza, rilevato che la condizione di regolarità, concernente i debiti previdenziali scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, per effetto della modifica introdotta dal d.m. 23 febbraio 2016 non è più condizionata alla insinuazione al passivo dei crediti previdenziali.

Consulta anche l’articolo DURC: avvio del nuovo iter gestionale per la fruizione dei benefici.


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