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La semplificazione dei procedimenti amministrativi per le opere e le attività di rilevante impatto sul territorio
Gli effetti del nuovo regolamento (d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194) previsto dall’art. 4 della Legge Madìa con specifica attenzione a Regioni ed Enti locali

di Paola Morigi

Un nuovo tassello va ad aggiungersi a quello sulle conferenze dei servizi e sulle segnalazioni certificate di inizio attività, silenzio assenso e comunicazioni preventive previsti dagli artt. 2 e 5 della l. 7 agosto 2015, n. 124(1), al fine di semplificare e accelerare una serie di procedimenti amministrativi ed evitare eccessive lungaggini burocratiche soprattutto quando ci si trova di fronte ad opere o attività di rilevante impatto sul territorio.

Intendiamo riferirci all’attuazione dell’art. 4 della “Legge Madìa” che proprio nei giorni scorsi si è concretizzata con la pubblicazione del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194(2), con il quale si è approvato un nuovo Regolamento contenente procedure tese a semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi che interessano rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di importanti attività imprenditoriali. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta.

I procedimenti che interessano il nuovo regolamento, inclusivi anche di quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016 – il nuovo codice dei contratti pubblici – ricomprendono autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta (inclusi quelli di competenza delle p.a. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, ecc.), necessari per la localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere.

Anche se ci si trova di fronte ad attività che risultano essere prioritarie per lo sviluppo del Paese – o di una determinata regione o di uno specifico territorio – le stesse subiscono spesso i ritardi nelle procedure che derivano dall’intrecciarsi di competenze di diverse istituzioni ed uffici pubblici. Di qui la necessità, prevista dal d.P.R. n. 194/2016, di individuare tali tipologie di interventi da parte di ciascun ente territoriale e di formulare un elenco, da comporre entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 2), corredando ciascun progetto di una specifica analisi di valutazione dell’impatto economico e sociale e di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che per queste tipologie di attività, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi o opere con un impatto forte per il territorio e per l’avvio di attività, si possano applicare le disposizioni previsti negli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento che prevedono termini dei procedimenti più contenuti ed un eventuale potere sostitutivo per accelerarne la realizzazione.

In ordine alla riduzione dei termini dei procedimenti si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, sulla base di quanto previsto all’art. 3 potrebbe arrivare fino al 50% rispetto ai termini previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990 sui procedimenti.
Qualora le opere di cui stiamo parlando non procedessero nel rispetto dei tempi necessari potrebbe configurarsi, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida al soggetto inadempiente, l’esercizio di un potere sostitutivo con incarico ad altro soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza nel settore, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Non si tratta naturalmente di procedure che andranno ad interessare solamente Ministeri o strutture operanti a livello nazionale. L’art. 5 infatti, richiamando espressamente le competenze delle Regioni e degli Enti locali, precisa che “Nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misure prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco.”

Affinché il tutto possa poi concretizzarsi viene di volta in volta individuato anche il supporto tecnico-amministrativo per ciascun intervento, attraverso la emanazione di un decreto che preciserà quali saranno i funzionari pubblici in possesso di elevate competenze tecniche ed amministrative che, pur continuando a prestare servizio presso l’amministrazione di appartenenza, saranno coinvolti direttamente nella realizzazione del progetto.

Il d.P.R. n. 194/2016 entrerà in vigore dopo la consueta vacatio legis di due settimane dalla pubblicazione, anche se probabilmente comincerà a dispiegare i suoi effetti concreti nei primi mesi del prossimo 2017. Naturalmente anche gli Enti locali dovranno prepararsi alla sua attuazione e individuare, nell’ambito della loro programmazione, se vi sono interventi che meritino di essere inquadrati nel nuovo procedimento, dal momento che la loro “realizzazione veloce” potrebbe rivelarsi strategica per il territorio di riferimento, anche in relazione all’impatto economico-sociale e all’indotto che dovrebbe creare.

In tempi di crisi economica l’avere a disposizione procedure più celeri per impostare e favorire politiche espansive va attentamente considerato e pertanto lo strumento potrebbe rivelarsi efficace. Ma anche se l’Ente locale non si trovasse in questa situazione e dovesse destinare le scarse risorse disponibili solamente ad interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, sarebbe bene cogliere ugualmente la portata della norma e cercare di adoperarsi al fine di impedire che per semplici cavilli o lungaggini burocratiche non si portino avanti i progetti programmati importanti nei tempi prefissati.

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NOTE

(1) Il tema dei procedimenti sulle conferenze dei servizi e sulle segnalazioni certificate, che ha prodotto l’estate scorsa l’emanazione di due decreti legislativi datati 30 giugno 2016 (n. 126 e n. 127), è stato oggetto di recente di un articolato approfondimento da parte di Paola Minetti, pubblicato su La Gazzetta degli Enti Locali del 28 ottobre e del 31 ottobre 2016. 

(2) Il d.P.R. n. 194/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 27 ottobre 2016, n. 252 ed entrerà in vigore l’11 novembre 2016.


FORMAZIONE

Come cambia il procedimento amministrativo dopo i Decreti attuativi Madia

Bologna, 15 novembre 2016

Cagliari, 1 dicembre 2016

 

 

 


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