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Riforma dirigenza PA: la bozza del parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali
Poste molteplici condizioni ed osservazioni: con particolare riferimento alla figura del dirigente apicale. Le novità in sintesi e il testo integrale del parere per un maggiore approfondimento

Riforma della dirigenza pubblica: nella giornata di ieri la Commissione Affari Costituzionali ha approvato il testo del parere. Un parere leggermente modificato rispetto alla proposta di parere (pubblicata ieri qui). Lo stesso parere è stato presentato ieri pomeriggio alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, che dovrebbe approvarlo nella giornata di oggi.

>> Consulta qui il parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.

All’interno del parere aumentano sia le condizioni che le osservazioni. Per quello che concerne la figura del dirigente apicale, viene inserita, rispetto al testo iniziale, la seguente osservazione, tesa a introdurre la preselezione ad opera della Commissione che gestirà i ruoli:
s) in considerazione delle peculiarità dell’incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l’applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all’art. 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all’art. 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime.
Sempre per quanto riguarda il dirigente apicale, vengono confermate le seguenti condizioni:
21) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell’attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e  controllo della legalità).
22) risolvere la contraddizione tra la previsione dell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell’articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell’ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
24) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all’articolo 10.


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