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Invarianza di spesa, il rilievo di vicende soggettive, atti e attività del singolo amministratore
Il parere della Corte dei Conti, sez. regionale controllo per il Lazio, n. 102, 20 settembre 2016

Il parere della Corte dei Conti, sez. regionale controllo per il Lazio, n. 102, 20 settembre 2016, si focalizza sul concetto di invarianza della spesa per la rideterminazione delle indennità degli amministratori, ritenendo non rilevante, ai fini del computo della richiesta “invarianza”, l’eventuale maggior riduzione volontaria operata in concreto, al di sotto della soglia consentita in generale dalla legge, in virtù di vicende soggettive, di atti ed attività del singolo amministratore quali, ad esempio, la rinuncia- in virtù di una scelta discrezionale.

Per maggiore chiarezza citiamo di seguito la descrizione ufficiale del parere segnalata dalla Corte dei conti: 
L’art.1, comma 136, della l. n.56/2014 (c.d. “Legge del Rio”) ha consentito un aumento del numero degli amministratori locali, fissando il tetto massimo della “invarianza della spesa”, da rideterminarsi a “legislazione vigente”, entro il quale tale riespansione deve rimanere contenuta sotto il profilo degli oneri indennitari attribuibili. Stante il letterale riferimento dell’art. 1, comma 136, alla normativa <<vigente>> per legislazione vigente si deve intendere quella effettivamente in vigore e non quella da ultimo concretamente applicata dal singolo Comune (che potrebbe essere diversa dalla prima per mancata sopravvenienza di una tornata elettorale). Il tetto massimo non è da agganciare alla “spesa storica”, ma è da individuare con riferimento alla misura massima legale astrattamente desumibile dal meccanismo di determinazione di cui alla Tabella A del D.M. n. 119/2000, parametrato alla classe demografica di appartenenza del Comune, secondo i criteri di cui all’art. 82, comma 8, del TUEL. Il numero degli amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal d.l. n.138 del 2011- prima della modifica apportata nel 2014, fermo restando l’abbattimento del 10% previsto dall’art. 1, comma 54, della l. 2005 n. 266. Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’applicazione della l. n. 56/2014 (e non dalla diversa normativa eventualmente ancora applicata al momento dell’elezione degli amministratori uscenti), andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra gli amministratori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell’art.1, comma 135 lett. b. Dovendosi riferire il tetto all’Ente nel suo complesso e non al singolo amministratore, non rilevano -ai fini del computo dell’invarianza- le vicende soggettive, gli atti e le attività del singolo amministratore quali, ad esempio, la rinuncia- in virtù di una scelta discrezionale- all’indennità totale o parziale al 50% per mancata richiesta di aspettativa ex art. 82, comma 1, TUEL.

>> Approfondisci le argomentazioni del parere della Corte dei Conti, sez. regionale controllo per il Lazio, n. 102, 20 settembre 2016: disponibile qui.


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