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Il “giudizio sui conti” espresso dal giudice contabile
Le novità relative alle procedure del Codice sulla disciplina processuale della Corte dei conti e all’Anagrafe degli agenti contabili che partiranno dal 7 ottobre prossimo. Elementi di interesse per gli operatori contabili degli enti locali

Di Paola Morigi

Il 7 ottobre entra in vigore il nuovo Codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 174/2016, in applicazione dell’articolo 20 della legge n. 174/2015.
Il nuovo Codice andrà ad interessare i procedimenti per danno erariale (ai quali si applicheranno i principi già vigenti per la giurisdizione ordinaria), ma anche i “giudizi sui conti” che devono essere presentati dalle singole amministrazioni locali in occasione delle rendicontazioni. Vorremmo riprendere la tematica del “giudizio sui conti”  perché interessa da vicino gli operatori contabili degli enti locali e, di riflesso, amministratori, dirigenti e funzionari di altri servizi.
Gli articoli di riferimento del Codice sulla giustizia contabile (artt. 137-150) sono contenuti nella Parte Terza dello stesso e vanno letti alla luce dei principi generali innovativi introdotti – giusto processo, obbligo di motivazione da inserire in tutti gli atti, utilizzo di strumentazioni telematiche, solo per citare i principali – oltre che delle novità che si riferiscono al giudizio di conto.
Ma procediamo con ordine, riprendendo i punti del giudizio di conto e vediamo cosa si intende con lo stesso e che cosa può determinare.
Ricordiamo che la norma di riferimento fondamentale in questa materia era rappresentata dalla legge di contabilità dello Stato (R.D. n. 2440/1923) che prevedeva un obbligo di rendicontazione per chi esercita un’attività gestionale che comporti maneggio di denaro e ordinazione di spese(1) e l’esercizio di una sorta di vero e proprio processo per verificare la correttezza nell’uso delle risorse pubbliche(2)
L’accertamento della regolarità delle operazioni gestionali dell’agente contabile (uno di questi è sicuramente il tesoriere) non può limitarsi ad un mero riscontro formale della documentazione inviata, ma riguarda i rapporti finanziari fra l’ente e l’agente contabile, le corrispondenze fra pagamenti ed ordinativi dell’ente, la verifica sui conteggi degli interessi, ecc.
La relazione del magistrato istruttore, che può essere presentata anche oralmente all’udienza di discussione, sulla base degli atti risultanti potrà concludersi con:

  1.  una proposta di discarico, per i conti con non presentano irregolarità;
  2.  una proposta di condanna, se dai conti emergono situazioni di responsabilità del contabile;
  3.   una proposta di rettifica dei conti, se emergono errori che determinano una modifica dei risultati finali;
  4.   l’adozione di pronuncia interlocutoria, se vengono richiesti elementi integrativi che, una volta presentati, richiedono ulteriori valutazioni;
  5.   l’adozione di provvedimenti per acquisire i conti, nel caso di mancata presentazione degli stessi.

Potranno poi verificarsi altre situazioni qualora si ravvisi anche la responsabilità di altri funzionari.
Sulla base di quanto istruito la Sezione che si occupa dei giudizi di conto interverrà con una pronuncia definitiva – che potrà essere di discarico, di condanna o di rettifica dei resti – o interlocutoria in relazione alle diverse casistiche alle quali abbiamo fatto riferimento.
In relazione ai punti che abbiamo precedentemente richiamato osserviamo che non vi sono grosse novità normative nel nuovo Codice. Le innovazioni riguardano invece:
̶   la previsione dell’Anagrafe degli agenti contabili (art. 138), alla quale potranno accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti;
̶  la determinazione di annuali criteri oggettivi e predefiniti per l’esame dei conti (con la individuazione, come carattere prioritario, delle analisi sui conti depositati da agenti contabili per i quali si siano riscontrate criticità in occasione di giudizi di responsabilità).
Ci pare di poter affermare che su questa materia le innovazioni partono da considerazioni di carattere pragmatico. Le procedure informatizzate consentono infatti di costruire abbastanza facilmente l’Anagrafe degli agenti contabili e di introdurre modalità telematiche nell’invio dei dati e nelle eventuali successive integrazioni, senza che questo debba comportare un eccessivo dispendio di risorse.
Per quanto concerne le priorità che si è data la Corte dei conti ricordiamo che anche questa riforma è stata costruita sulla base della “invarianza finanziaria” e pertanto la stessa Corte non dispone di risorse aggiuntive di personale da utilizzare per investigare su situazioni che risultano essere corrette. Pertanto è pienamente condivisibile l’idea di concentrare gli sforzi del giudice contabile su linee prioritarie e sui conti che vengono presentati da agenti investiti da altri procedimenti giudiziari, dal momento che potrebbe presumersi una possibile irregolarità anche sulla documentazione prodotta attraverso un ente locale.
Certamente va valutato positivamente l’aver inserito la normativa contabile in un unico codice che non costringa più gli operatori degli enti locali a dover ricercare fra testi non più aggiornati i criteri e le procedure di riferimento.

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NOTE

(1) Le norme del R.D. n. 2440/1923 sono state aggiornate in più occasioni, in particolare con la l. n. 468/1978 che disciplina la contabilità dello Stato. I principi fondamentali di riferimento però sono rimasti.
(2) Secondo la Corte costituzionale il “giudizio di conto”, che va ad interessare gli agenti contabili che riscuotono entrate ed eseguono le spese “… si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico).” Si veda Corte costituzionale, 25.7.2001, n. 292, particolarmente interessante anche perché contiene considerazioni in ordine all’autonomia degli enti locali e alla necessità di sottoporre a giudizio il conto della gestione.

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