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Il parere sul decreto SCIA da parte dell'’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Il contenuto dell’audizione presso le commissioni del Senato: tra le novità commentate (e valutate positivamente) la riduzione dei tempi amministrativi e l'eliminazione degli sdoppiamenti procedurali la riduzione dei tempi amministrativi e l'eliminazione degli sdoppiamenti procedurali

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mediante comunicato del 20 settembre 2016, ha reso noto il contenuto della propria audizione presso la decima e tredicesima Commissione del Senato della Repubblica, in merito allo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (la legge delega che determina gli elementi fondamentali per dare vista alla riforma dell’architettura della Pubblica Amministrazione).

Va sottolineato che in materia, l’Autorità Garante, nel corso degli ultimi anni ha prestato particolare attenzione alla necessità di semplificare l’accesso alle attività economiche da parte di cittadini e imprese. Il parere dell’Autorità, è stato positivo rispetto alla l. 124/2015 la quale ha previsto per la prima volta un riordino della disciplina in materia di SCIA, nonché della disciplina relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni e delle modalità di svolgimento delle successive procedure.

Tra le novità introdotte, valutate positivamente, la riduzione dei tempi amministrativi e l’eliminazione degli sdoppiamenti procedurali. Si sottolinea, inoltre, con specifico riferimento alla definizione dei regimi amministrativi applicabili alle attività commerciali, come il legislatore, allo scopo di garantire la più ampia applicazione del principio di libera concorrenza, sia intervenuto con successivi decreti legge, sancendo il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, introducendo limiti all’esercizio delle attività commerciali solo ove strettamente necessario per la tutela di interessi generali quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente. Nello specifico, l’Autorità ha evidenziato che, alla luce del principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, Regioni ed Enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione. Tutti principi riscontrabili all’interno dell’articolo 5 della legge delega (legge 124/2015).

>> Scarica il Comunicato (Autorità concorrenza e mercato) 20 settembre 2016.


FORMAZIONE

La nuova SCIA

Milano, 12 ottobre 2016

Firenze, 12 ottobre 2016

Borgo Virgilio (MN), 13 ottobre 2016

Varazze (SV), 25 ottobre 2016


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