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Cruscotto infortuni: aggiornamento e fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati
Il testo della circolare INAIL 2 settembre 2016, n. 31

Mediante la circolare 2 settembre 2016, n. 31, l’INAIL informa che le informazioni contenute nel c.d. “Cruscotto infortuni” sono ora accessibili a datori di lavoro, soggetti delegati e loro intermediari ex art. 1, l. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Il Cruscotto, si rammenta, è stato istituito a seguito dell’abolizione del Registro infortuni (art. 21, co. 4, d.lgs. 151/2015) al fine di offrire agli organi di vigilanza uno strumento alternativo che fornisse i date e le informazioni utili a orientare l’azione ispettiva.
Così si apre la circolare INAIL: “In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni – originariamente connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del richiamato d.lgs. n. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”.

Il Cruscotto infortuni è accessibile nell’area dei servizi online del sito www.inail.it (macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale) tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica. È prevista la consultazione in relazione a:
– unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
– struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
– località per il settore Agricoltura.


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