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Licenziamento disciplinare "furbetti del cartellino" in Gazzetta Ufficiale: in vigore dal 13 luglio

Il dado è tratto: è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (quella di ieri, 28 giugno 2016, n. 149) il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 recante le rilevanti modifiche in materia di licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici. Il provvedimento pone importanti novità mediante una procedura speciale  al fine di “punire” le assenze infedeli dei dipendenti impiegati presso il settore pubblico.

La chiave della nuova disciplina in materia di licenziamento è custodita in una nuova e molto più rapida scansione dei tempi: 48 ore di tempo massimo per provvedere alla sospensione del dipendente assenteista, che verrà convocato per il contraddittorio dopo 15 giorni e potrà chiedere uno slittamento di 5 giorni in caso di “oggettivo e assoluto impedimento” in vista del verdetto finale da emettere entro il termine massimo di 30 giorni.
Il lavoro di rifinitura rispetto alla versione del testo approvata a gennaio si è focalizzato sulla doppia esigenza di garantire tempi rapidi alle decisioni disciplinari e di tutelare il diritto di difesa del dipendente.

Il testo che ieri sera è divenuto legge dello Stato concede infatti una finestra di difesa della durata di 15 giorni, durante i quali il dipendente accusato di assenteismo “flagrante” può produrre memorie e difese in vista del contraddittorio, a cui può farsi accompagnare da un procuratore o da un rappresentante sindacale. Durante la sospensione, il dipendente avrà diritto all’assegno alimentare.

Al fine di conferire efficacia a questa importante stretta sui tempi, la disciplina presta una particolare attenzione ai dirigenti, con la previsione di sanzioni ad essi destinate: come affermato la scorsa settimana dal ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia “per il dirigente che gira le spalle”, il decreto pubblicato in G.U. conferma il licenziamento per illecito disciplinare già scritto nel testo di gennaio, a cui affianca la segnalazione all’autorità giudiziaria, chiamata ad accertare “la sussistenza di eventuali reati”.

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