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Nuovo censimento della popolazione: le indicazioni per i Comuni

Il decreto legge 179/2012 (Decreto Crescita) ha introdotto una nuova tipologia di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, coerente con le politiche di sviluppo europee e con il programma di modernizzazione dell’ISTAT. Cambiano pertanto radicalmente le modalità di gestione di tale importante attività: non si svolgeranno più pertanto censimenti tradizionali di carattere generale (a cadenza decennale) come l’ultimo concretizzatosi nel 2010-2011.

Per la realizzazione del nuovo censimento permanente, che utilizzerà in maniera integrata diverse fonti amministrative oltre alle tradizionali rilevazioni statistiche, la presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un decreto idoneo a specificare tempi di realizzazione, attività funzionali, obblighi dei Comuni ed altri elementi: si tratta del D.P.C.M. 12 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 luglio, n. 167), recante rubrica “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane”. Il decreto scandisce anche i tempi della rilevazione, istituisce l’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu, che sarà realizzato dall’ISTAT e dall’agenzia delle Entrate), definendo gli obblighi dei Comunirelativamente alla trasmissione dei dati e alle attività connesse, come la gestione e l’aggiornamento del piano topografico e di quello ecografico.

L’obiettivo del censimento permanente è aumentare quantità e qualità dell’offerta informativa, contenendo il disturbo dei cittadini e soprattutto i costi, eliminando le rilevazioni su carta e prevedendo un “impatto organizzativo meno oneroso” per i Comuni.
Il primo ciclo di indagini sarà completato solo entro il 2021 e per la fine del 2017 dovrebbero essere definiti tutti i particolari per effettuarle. 

L’infrastruttura tecnologica sarà innalzata da ISTAT e Agenzia delle Entrate entro il 20 agosto. Entro il 20 settembre, poi, i Comuni saranno tenuti nominare il responsabile alla tenuta dello stradario e dell’indirizzario, che sarà abilitato a inserire e modificare i dati da fornire all’Anncsu. L’archivio conterrà le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana, oltre alle informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici a essa appartenenti, codice identificativo unico nazionale di ogni area di circolazione urbana.

I dati saranno trasmessi dall’ISTAT all’Agenzia delle Entrate e da questa immessi nell’archivio, eventualmente con le modifiche e le integrazioni dei Comuni, nei quali, man mano che i dati saranno inseriti, verrà attivato l’Anncsu. Gli enti saranno poi tenuti ad aggiornare le informazioni entro il mese successivo a quello in cui è stata costituita un’area di circolazione (ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità), oppure è stata variata specie, denominazione e numerazione civica di una o più di queste aree. 

I servizi necessari ai Comuni per gestire i dati di propria competenza sverranno messi a disposizione dall’Anncsu (comunicazione e modifica del responsabile, certificazione dei dati del proprio stradario e indirizzario).


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