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Spese di riscossione, TARI: sollecito di pagamento e facoltà dell’Ufficio tributi
Le spese di riscossione tra fase bonaria e fase coattiva: un sintetico focus sulle attività dell’Ufficio tributi

Spese di riscossione: l’Ufficio Tributi può chiedere al contribuente spese per sollecito di pagamento TARI? Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare il tema delle spese di riscossione che deve essere articolato tra la fase bonaria e la fase coattiva. A livello complessivo l’ente è tenuto a favorire la riscossione volontaria attivando appositi canali di assistenza al contribuente che possono assumere diverse forme (telematica, sportello, informativa cartacea) come previsto in regime IMU e TASI. Proprio in materia di TASI il legislatore è intervenuto più volte, fino a scrivere una norma articolata sul servizio che l’ente deve assicurare: questo non giunge all’invio del precalcolato ma deve almeno supportare il contribuente nell’adempimento.

Nella fattispecie di tributi in liquidazione dell’ente (come la TARI) l’ufficio è tenuto a inviare l’avviso di pagamento per consentire il versamento. Anche i passaggi successivi devono essere gestiti a carico dell’ente, almeno fino all’emissione dell’avviso di accertamento. Solo con questo atto si potrà addebitare le spesa di notifica nella misura stabilita dalla legge (D.M. 12 settembre 2012).

Il decreto definisce gli oneri a carico del debitore per la notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione della sanzione. L’ammontare delle spese ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890; nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero.

Il decreto precisa che non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta. E’ esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. Ne discende che l’ente assume i costi derivanti dall’attività di riscossione dei tributi fino alla fase bonaria e di sollecito, in quanto rientrante nelle funzioni che deve garantire. Con l’adozione dei titoli esecutivi inizia il recupero delle spese sul debitore che, nel caso dell’accertamento, sono le spese di notifica.


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