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Ferie non godute dai dipendenti pubblici: la Corte di giustizia europea interviene sulla materia
Una recentissima sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo pronunciata nei confronti di un funzionario della Città di Vienna che, prima del collocamento a riposo, a causa di una malattia non aveva potuto usufruire del congedo per ferie (e non era stato remunerato), è destinata a produrre effetti anche sulla normativa italiana

di PAOLA MORIGI

La Decima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si è  pronunciata su di un caso, interessante un funzionario pubblico dipendente della Città di Vienna, destinato ad avere riflessi anche sulla normativa che riguarda il lavoro pubblico in Italia, dal momento che la legislazione austriaca ad una prima disamina si presenta molto simile a quella attualmente vigente nel nostro Paese. Si tratta della sentenza relativa alla causa C-341/15, depositata il 20 luglio 2016. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il contesto normativo comunitario di riferimento è rappresentato dall’articolo 7 della direttiva europea 2003/88 che nella parte dedicata alle Ferie annuali così recita:
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”

Il diritto austriaco, pur avendo recepito la direttiva comunitaria, ha precisato che il dipendente pubblico è responsabile per non aver usufruito di tutte le ferie annuali maturate, in particolare quando lascia il servizio per licenziamento, dimissioni volontarie o per altre motivazioni.
Il caso che è stato oggetto di esame da parte della Corte di giustizia di Lussemburgo è quello di un funzionario dipendente della Città di Vienna che aveva presentato domanda di collocamento a riposo e che, a causa di una malattia, non è riuscito ad usufruire per intero del periodo di congedo feriale maturato. Dal momento che la legislazione austriaca non contempla la corresponsione di una indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, lo stesso si è rivolto al locale Tribunale amministrativo, che ha pensato di adire la Corte di giustizia.

Risulta sicuramente utile la lettura della sentenza, perché consente di comprendere il ragionamento che si è impostato in relazione ad una normativa comunitaria che tratta un importante aspetto del diritto sociale.
La Corte ha precisato che le ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane all’anno rappresentano un fondamentale diritto, volto a tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore e che a tale diritto non è possibile rinunciare. L’indennità finanziaria è prevista solamente nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare e non sia stato materialmente possibile usufruire del previsto riposo. Si sottolinea che il diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute è indipendente dal motivo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Se pertanto, a causa di una malattia, non è stato materialmente possibile usufruire del congedo, la normativa nazionale non può opporsi a tale diritto.

Naturalmente ogni Stato nell’ambito della propria legislazione o della contrattazione collettiva potrebbe anche prevedere un periodo di congedo superiore alle quattro settimane annuali minime previste dalla direttiva comunitaria. In tale ipotesi, qualora il dipendente non abbia usufruito per intero delle ferie e queste siano superiori al periodo minimo, starà ai singoli Stati disciplinare le condizioni della concessione della indennità supplementare per mancato utilizzo.
Come si osserva la disciplina austriaca della materia di cui ci stiamo occupando sembra essere molto simile a quella italiana. Di conseguenza la sentenza che abbiamo richiamato è destinata ad avere riflessi anche nel nostro Paese. Si tratterà infatti di capire se il diritto all’indennità spetta solamente nel caso di subentro di malattia o anche nei casi di “forza maggiore”, nei quali ci si trovi di fronte al diniego delle ferie ad esempio  per “motivi di servizio”(1).

L’altro aspetto da normare è relativo all’indennità finanziaria: la si potrà applicare in relazione al totale delle ferie che non si sono usufruite o solamente nel caso in cui le stesse rientrino nelle quattro settimane minime previste dalla direttiva n. 2003/88?
Si tratta di interrogativi che probabilmente richiederanno una specifica trattazione per tenere conto della sentenza lussemburghese.

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NOTE

(1) Il caso  prospettato, di rifiuto della concessione delle ferie anche se in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, in tempi in cui vige da anni un drastico ridimensionamento del turn over, non è certamente solo teorico, anche perché si vuole evitare il “danno da disservizio”.
 

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