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Unioni civili, la bozza dello schema di decreto inviato al Consiglio di Stato
Ora tocca al Consiglio di Stato deliberare il parere che darà piena esecutività alle unioni civili. A breve le istruzioni ufficiali a disposizione dei Comuni

Non è un matrimonio, ma poco ci manca: il decreto attuativo relativo alle unioni civili è stato trasmesso pochi giorni fa al Consiglio di Stato per il previsto parere dopo le numerose sollecitazioni giunte da molteplici parti (sindaci e  non soltanto) nelle ultime settimane nella direzione di una tempestiva messa in funzione della normativa. Sono ormai passati 2 mesi dall’approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) e il tempo sembrerebbe giunto. A questo punto si attende solo l’entrata in vigore del decreto attuativo (e 5 giorni di vacatio legis) per poter dare il via libera alla celebrazione ufficiale delle prime unioni civili nel nostro Paese. Solo il parere del Consiglio di Stato e il passaggio alla Corte dei Conti si frappongono pertanto tra la legge sulla carta e la sua immissione nella realtà concreta.

La scheda riassuntiva della bozza ufficiosa di provvedimento è disponibile in pdf.

Le persone dello stesso sesso potranno pertanto unirsi civilmente effettuando una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta. Dopo aver espletato le formalità burocratiche la coppia potrà presentarsi in Comune insieme a due testimoni per pronunciare il fatidico “sì”. La successiva firma della dichiarazione introdurrà la fase della trascrizione della avvenuta unione all’interno del registro provvisorio delle unioni civili. L’unione sarà inoltre annotata nell’atto di nascita di ciascuna delle parti.

Esattamente come nei matrimoni, le “parti” (ovverosia i soggetti) potranno scegliere il regime patrimoniale della comunione o della separazione dei beni. Ma a differenza delle coppie eterosessuali (e questa è una peculiarità molto importante di tale tipologia di unione) le persone dello stesso sesso potranno decidere quale sarà il cognome utilizzato dalla “famiglia”. Tale norma è prevista dall’art. 4 che afferma: “Le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge”. 

L’unione potrà inoltre essere riportata sui documenti d’identità, qualora gli interessati ne facciano richiesta, mediante la formula “unito civilmente” (o “unita civilmente”). In ulteriore istanza, coloro che si sono sposati all’estero avranno la facoltà di vedere trascritto l’atto di matrimonio sui registri del Comune di residenza di una delle due parti.

L’istituto dello scioglimento delle unioni civili è regolato dall’art. 6 e si configura come una procedura relativamente agile: sarà sufficiente presentare in Comune l’accordo raggiunto tra le parti “a seguito della convenzione di negoziazione assistita”.

Per appriofondire il tema Maggioli Editore presenta il volume La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze: il volume esamina approfonditamente la legge 76/2016 che ha disciplinato la costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all’ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli strumenti operativi necessari.


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