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Nuovo licenziamento disciplinare: cosa rischia il dipendente e come può opporsi
Il dipendente che attesta falsamente la presenza sul luogo di lavoro rischia anche di dover risarcire il danno di immagine prodotto alla p.a.

Dal prossimo 13 luglio diverrà pienamente operativo il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici come modificato dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 in ossequio alle direttive della Riforma Madia che sta cambiando in maniera rilevante la Pubblica Amministrazione. Quella dei licenziamenti disciplinari si configura come una procedura nuova e più rapida idonea a “punire” il dipendente pubblico “furbetto” che attesti con mezzi fraudolenti la falsa presenza sul posto di lavoro. Nella giornata di ieri abbiamo analizzato in concreto cosa si intende per falsa attestazione di presenza e rapidamente elencato le fasi del procedimento disciplinare. Ora ci focalizziamo su quello che accade dopo il licenziamento: in che modo il dipendente può opporsi a tale provvedimento? Può recarsi dinnanzi al giudice del lavoro, sperando che questo ravvisi delle irregolarità formali o sostanziali nella procedura. In tale circostanza potrebbe scattare in extremis l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione originaria, (che sarebbe ancora applicabile nel Pubblico Impiego secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11868/2016).

Il dipendente che attesta falsamente la presenza rischia, dall’altro alto, di dover risarcire anche il danno di immagine prodotto alla Pubblica Amministrazione: il responsabile della struttura che ha sospeso il lavoratore deve, infatti, denunciare il fatto al pubblico ministero e trasmettere gli atti alla procura regionale della Corte dei Conti entro 15 giorni dall’avvio della procedura disciplinare. L’eventuale danno viene liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto della rilevanza che ha avuto la vicenda sui mezzi di informazione (ma in misura non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio percepito dal dipendente).

Consulta la Pagina speciale dedicata alla Riforma della Pubblica Amministrazione (c.d. Riforma Madia).

La nuova legge prevede inoltre sanzioni per i dirigenti e i responsabili dell’ufficio che, a conoscenza dell’illecito, non si siano attivati repentinamente per applicare la nuova procedura: questa omissione costituisce illecito disciplinare punibile a tutti gli effetti con il licenziamento, e deve essere comunicata all’autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati.


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