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Nessun divieto assoluto per i cartelli pubblicitari
ANCI RISPONDE

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’installazione di cartelli pubblicitari in prossimità dei beni paesaggistici è subordinato al parere positivo della sovrintendenza. Il Tar di Brescia (sentenza 2301 del 2010) ritiene che l’articolo 153 del Dlgs 42/04 non introduca un divieto generalizzato di installazione di cartelli pubblicitari lungo gli itinerari turistici, ma subordini l’autorizzazione al parere della sovrintendenza. Un tale divieto, aggiungono i giudici, non può essere individuato nel piano territoriale di coordinamento provinciale, un atto di indirizzo cui i comuni devono adeguarsi nella propria strumentazione urbanistica. La pronuncia parte dalla richiesta di collocare due cartelli pubblicitari, a cui il comune si era opposto limitandosi a richiamare le tutele del Ptcp. In questa circostanza, le norme del Piano tendono a indirizzare i comuni a «vietare la collocazione della cartellonistica pubblicitaria e prevedere la progressiva eliminazione di quella esistente», ma in linea con quanto imposto dall’articolo 153 del Dlgs 42/04. L’impianto pubblicitario Il Comune ha rilasciato autorizzazione pubblicitaria per l’installazione di cartello bifacciale 240×190. Il nostro regolamento prevede quanto segue: «Decadenza dell’autorizzazione: costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione … la mancata realizzazione dell’opera entro 90 giorni dal rilascio della stessa». In caso di installazione dei soli pali di sostegno ma non del messaggio pubblicitario è corretto chiedere il pagamento dell’imposta di pubblicità calcolata sulle dimensioni reali del cartello oppure nel caso in cui venga esposto un cartello (inferiore a 1 metro quadrato) indicante “spazio libero , contattare ……” si deve far pagare l’imposta fino a 1 metro quadrato? Nel caso in cui non venga esposto nulla è corretto non richiedere l’imposta ? L’installazione di un impianto pubblicitario destinato ad affissioni e pubblicità da parte di un soggetto privato determina l’obbligo di pagamento dell’imposta. La mancata affissione di manifesti o l’affissione di manifesti di misura inferiore non determina una variazione o esclusione dal pagamento dell’imposta. Nel caso in cui l’impianto non venga installato o utilizzato entro tre mesi dalla sua autorizzazione il Comune può iniziare la procedura per la presa d’atto della decadenza dell’autorizzazione. L’insegna a bandiera A una pizzeria è stata rilasciata un’autorizzazione per insegna d’esercizio, così suddivisa: insegna sopra vetrina negozi; insegna a bandiera bifacciale sullo stesso stabile a 5 metri di distanza (sulla facciata all’angolo della via). È corretto considerare entrambe come insegne d’esercizio? In riferimento a quanto richiesto, si ritiene che l’insegna a bandiera all’angolo della via non possa essere considerata un’insegna in quanto non è posta fisicamente in riferimento all’esercizio. Non è cioè utilizzata per la sua identificazione ma serve come richiamo pubblicitario. Gli avvisi al pubblico Il titolare di un bar ha collocato sul muro adiacente l’ingresso del locale una lavagna di dimensioni superiori ai 300 centimetri quadrati, sulla cui cornice è stampata la ragione sociale dell’attività. Considerato che la lavagna in questione è utilizzata per scrivere messaggi variabili di giorno in giorno (menù per i clienti, offerte, eccetera) e di contenuto ovviamente promozionale, si chiede se il mezzo pubblicitario in questione possa essere considerato tassabile come pubblicità ordinaria o se, invece, debba essere esentato, come sostiene il titolare, poiché non sarebbe nient’altro che un’ulteriore insegna di esercizio Ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 495/1992, l’insegna di esercizio è «la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta». Il comma 6 dell’articolo 2-bis, precisa che detta scritta deve avere «la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica».L’insegna di esercizio, per essere tale, deve contenere innanzi tutto il nome dell’impresa, mentre gli eventuali altri messaggi hanno soltanto funzione accessoria. Nel caso in esame sono preponderanti i messaggi al pubblico e la ragione sociale completa tali messaggi. Pertanto, il mezzo in esame non è un’insegna,ma integra un mezzo pubblicitario tassabile; in particolare, dal tenore del quesito, pare si tratti di avvisi al pubblico, i quali sono esenti se complessivamente considerati (unitamente ad eventuali altri avvisi) non superano la superficie di mezzo metro quadrato (articolo 17, comma 1, lettera b del Dlgs n. 507/93).


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