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Scaduti i termini per adattare le regole locali
Indicazioni in ritardo

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’intervento sulla Tia previsto dal Dl 78/10 non risolve in alcun modo i problemi sorti dopo la sentenza 238/09 della Corte costituzionale, che ha sancito la natura tributaria del prelievo. In primo luogo resta la questione dell’Iva indebitamente pagata dai contribuenti, e dichiarata inapplicabile dalla Consulta. Evidentemente lo scopo della manovra correttiva è di escludere la richiesta di rimborsi Iva, che ammonterebbero ad almeno un miliardo di euro (si veda Il Sole 24 Ore del 23 aprile). La disposizione contenuta nel Dl 78 si riferisce alla tariffa del Codice ambientale, non ancora in vigore, e non alla Tia del Dlgs 22/97 attualmente applicata da 1.200 comuni italiani. Quindi la norma al più potrebbe rendere possibile l’imposizione dell’Iva quando verrà sbloccata l’applicazione dell’articolo 238 del Dlgs 152/06. Ma la questione non è così scontata, perché se l’Iva è conseguenza logica della natura extratributaria del prelievo, la scelta del legislatore si rivela discutibile in quanto in netto contrasto con le decisioni di Consulta e Cassazione. La natura giuridica del prelievo è il nodo centrale per la soluzione di altri problemi, tra cui l’adeguamento dei regolamenti comunali, gli effetti sul bilancio comunale e i rapporti tra comune e soggetto gestore. Si tratta di questioni che avrebbero richiesto un intervento del legislatore, molto atteso dagli enti locali che hanno potuto contare sulla proroga al 30 giugno dei bilanci di previsione. C’era infatti da aspettarsi un completamento del percorso tracciato dalla Consulta con la sentenza 238/ 09, la cui portata interpretativa è stata affermata dal presidente della Corte costituzionale in apertura dell’anno giudiziario. Da qui la necessità di adeguare i regolamenti comunali, con particolare riferimento ai termini di accertamento, ai rimborsi, agli interessi e alle sanzioni, punto quest’ultimo sul quale va evidenziata la possibilità di applicare la disciplina residuale contenuta nell’articolo 7-bis del Dlgs 267/00, in assenza di un’espressa previsione legislativa. Un’ulteriore conseguenza della natura tributaria della Tia è costituita dalla necessità di far transitare l’entrata dal bilancio comunale, anche se riscossa dal soggetto gestore del servizio, rendendo peraltro obbligatoria l’inclusione nei certificati di bilancio. Occorrerebbe quindi disciplinare la convenzione tra il soggetto gestore e l’ente al fine di rendere compatibile l’esigenza di comprendere nel bilancio la Tia con l’esternalizzazione del servizio di riscossione (in tal senso Corte dei conti Liguria, delibera 4/10). Si tratta di soluzioni che andrebbero riviste in sede di passaggio alla nuova Tia prevista dal Dlgs 152/06, avendo il legislatore posto in discussione l’impianto tributario del prelievo.


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