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Piani integrati sottoposti al doppio «voto»
Affidamento di progetti e lavori

Fonte: Il Sole 24 Ore

La disciplina dell’appalto integrato, previsto dall’articolo 53 del Dlgs 163, ha finalmente il suo quadro integrativo. Il regolamento individua un’ampia serie di norme che consentono alle amministrazioni l’affidamento contestuale di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, partendo dal progetto preliminare o da quello definitivo. L’articolo 168 prevede che per gli appalti integrati che partono dal progetto preliminare la stipula del contratto debba avvenire dopo l’acquisizione di eventuali pareri necessari e l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo pre-sentato come offerta di gara. Nella fase di interazione tra il responsabile del proce-dimento e l’aggiudicatario sono acquisiti i pareri necessari e l’amministrazione può richiedere all’appaltatore di adeguare il progetto (in caso di rifiuto, deve annullare l’aggiudicazione). Una volta stipulato il contratto, l’aggiudicatario deve redigere il progetto esecutivo, nell’ambito del quale possono essere recepite anche eventuali variazioni. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, che invece, se il progetto non è ritenuto meritevole di approvazione, avvia la risoluzione del contratto. Sia il progetto definitivo sia quello esecutivo sono assoggettati a validazione. Anche l’appalto integrato che parte dal progetto definitivo prevede linee di sviluppo analoghe. In entrambi i casi, dalla data di approvazione dell’esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il regolamento comprende anche varie norme complementari che evidenziano le specificità dell’appalto integrato, come quella dell’articolo 145, comma 5, nella quale si stabilisce la possibilità che la stazione appaltante non preveda l’indicazione di penali da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L’articolo 120 definisce il peso ponderale minimo da attribuire alla parte tecnicoqualitativa delle offerte negli appalti integrati, stabilendo che non può mai essere inferiore a 65 punti (su 100 disponibili). Altrettanto rilevante è l’articolo 92, comma 6, che individua i requisiti di capacità che devono essere posseduti dalle imprese o dai progettisti coinvolti, dovendo considerare che negli appalti integrati è necessaria l’attestazione Soa di qualificazione per progettazione e costruzione. Sempre tra le specificità di tali appalti rientra l’obbligo, per i concorrenti, di presentare in sede di offerta il cronoprogramma dei lavori (articolo 41, comma 2): quando la gara parte dal definitivo, lo schema di contratto deve inoltre precisare nel dettaglio lo sviluppo della progettazione esecutiva (articolo 24, comma 3).


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