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... e col coltivatore scatta l'esenzione
La seconda pronuncia

Fonte: Italia Oggi

Per godere della non applicabilità dell’Ici sui terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli, è sufficiente che anche uno solo dei comproprietari sia un agricoltore diretto; infatti, da una interpretazione letterale della norma si ricava il carattere oggettivo dell’area come terreno agricolo, che quindi estende l’agevola-zione a tutti i comproprietari, anche che non siano agricoltori. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza della sezione tributaria della cassazione n. 15556/2010, depositata nella cancelleria della Corte lo scorso 30 giugno. La controversia vede di fronte due fratelli, comproprietari del cinquanta per cento di un terreno edificabile, ricevuto per successione in morte del padre che comunque non era agricoltore diretto; il rimanente cinquanta per cento dell’area, era nella proprietà della sorella del de cuius, che, di fatto, la deteneva per l’intero coltivandola direttamente. La vertenza traeva origine da una richiesta di maggiore Ici che Caldiero, un comune della provincia di Verona di oltre 7.300 abitanti, richiedeva agli eredi non agricoltori. Il comune pretendeva una maggiore somma perché, non essendo agricoltori e non conducendo direttamente il fondo, per la loro quota di terreno non potevano beneficiare dell’age-volazione prevista dall’arti-colo 2, comma 1 lettera b) del dlgs n. 546/92; come è noto, questo stesso articolo 2 equipara, ai fini dell’im-posta Ici, l’area edificabile a quella agricola. I contribuenti, ritenendo che il terreno dovesse essere ritenuto interamente agricolo perché coltivato direttamente e per l’intera superficie dall’altra comunista, proponevano ricorso rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale di Verona. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che rilevava come anche il de cuius fosse sprovvisto della qualifica di agricoltore diretto e, ai fini dell’agevola-zione, era del tutto irrilevante che l’altra comproprietaria, detentrice del terreno, fosse in possesso dei requisiti per godere dell’agevola-zione e conducesse per intero il fondo. Contro que-st’ultima decisione, i contribuenti presentavano ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, decidendo nel merito, ha definitivamente accolto il ricorso ed annullato la pretesa del comune di Caldiero.


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