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Via il tetto di 150 giorni per il contenzioso con il fisco
L'accordo - Che cosa cambia per le imprese e per i contribuenti

Fonte: Corriere della Sera

ROMA – Due miliardi erano, due miliardi restano. La Confindustria, i commercianti e gli artigiani cantano vittoria, ma le norme fiscali che tanto li infastidivano e che avevano chiesto al governo di cambiare, secondo i tecnici dell’esecutivo, non subiranno grandissimi cambiamenti. Saranno aggiustate, precisate, rese un po’ meno crude, soprattutto con l’abrogazione dell’articolo 38 che prevedeva un limite di 150 giorni alla sospensione dei pagamenti dovuti al fisco in caso di ricorso al giudice tributario. Il gettito che garantiva l’articolo 31, secondo quanto si è appreso, comunque non cambierà rispetto alle previsioni iniziali del governo: 700 milioni di euro nel 2010, 2,1 miliardi nel 2011, 1,9 nel 2013 e a regime. Le modifiche concordate arriveranno oggi sul tavolo della Commissione Bilancio del Senato, ma sono già state definite nelle loro grandi linee. Il divieto di effettuare le compensazioni fiscali automatiche in presenza di un debito con l’erario iscritto a ruolo resta nella manovra. Il testo del governo prevedeva l’im-possibilità di compensare automaticamente il dare e l’avere, se all’impresa fosse stato contestato un debito superiore a 1.500 euro con un’iscrizione a ruolo per la quale fosse scaduto il termine di pagamento. Con l’emendamento che il governo sta mettendo a punto si preciserà che il divieto di compensazione non sarà applicato nel caso che il debito, scaduti i termini di pagamento, sia oggetto di un ricorso pendente. E’ un aggiustamento marginale, spiegano i tecnici. Secondo i quali la portata antielusiva della norma non viene indebolita granché. Il divieto di compensare i crediti con i debiti rimane, dunque, purché non ci sia un ricorso pendente. Il vero problema è che molto spesso questi debiti fiscali non sono impugnati: semplicemente, non vengono pagati. Il divieto di compensare rimane in questi, e sono davvero tanti. Secondo la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato al decreto, ogni anno ci sono ben 40 miliardi di euro di ruoli non pagati e 20 miliardi di euro di crediti compensati. Le operazioni inibite dal decreto, secondo una stima «assai prudenziale » della Ragioneria, dovrebbero valere circa 4 miliardi. Una somma che nel primo anno di applicazione potrebbe scendere a 700 milioni, ma triplicare subito dopo grazie «alla penetrante vigilanza imposta dalla norma». Un aggiustamento di sostanza, invece, riguarda le sanzioni per la violazione del divieto. Il decreto prevedeva una multa di importo pari al 50% dell’o-perazione. Con l’ emendamento si chiarirà che la sanzione del 50% sarà applicata non a tutta l’operazione, ma solo all’importo del debito iscritto a ruolo che è stato indebitamente compensato. L’articolo 38, quello che imponeva un tetto di 150 giorni alla sospensione dei pagamenti al fisco in caso di contestazione, sarà probabilmente abrogato. Le imprese hanno protestato molto duramente contro questa norma, perché i giudizi tributari durano in media oltre 700 giorni. Con il risultato che, in pieno dibattimento, il contribuente al quale il giudice tributario avesse concesso una sospensiva del pagamento, avrebbe dovuto pagare lo stesso, salvo poi farsi rimborsare dall’erario in caso di vittoria. Il governo era disponibile a portare il tetto di efficacia della sospensione a 300 giorni, ma alla fine ha prevalso il timore di tradire una regola importante di lealtà fiscale verso i contribuenti. Lo stesso articolo prevedeva, per la verità, anche l’obbligo, per il giudice tributario che avesse concesso la sospensiva, di fissare la data di trattazione dell’udienza entro i successivi trenta giorni, e di arrivare alla decisione della causa entro i successivi 120 giorni. Secondo il governo era più che altro un meccanismo per accelerare i tempi della giustizia tributaria che procede a ritmo di lumaca. Benché da questa stretta l’esecutivo attendesse comunque un beneficio in termini di cassa: secondo la Ragioneria potevano arrivare 100 milioni l’anno. Sempre secondo una stima «prudenziale».


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