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Il tecnico diplomato non è subordinato al laureato
Sentenza Tar della Sardegna

Fonte: Italia Oggi

Respinto al mittente il principio di subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E rivendicata, nello stesso tempo, la competenza del perito industriale alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica. Dopo circa otto anni da una pronuncia del Tar della Sardegna che aveva messo in discussione la competenza di questi professionisti in materia, ci pensa ora una nuova sentenza (n. 1361 del 28 maggio 2010) sempre del tribunale della regione, a fare chiarezza tra quelle stesse competenze professionali, spesso stravolte dalla stessa magistratura. La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società che avevano perso una gara di appalto pubblico per i servizi di illuminazione pubblica per un piccolo comune della regione Sardegna. Una sconfitta ingiustificata per le due imprese che, tra gli altri motivi, avevano evidenziato la assoluta mancanza di competenza professionale alla progettazione del perito industriale. Ed è proprio qui che interviene la magistratura che, accogliendo le argomentazioni del Cnpi intervenuto ad opponendum, sottolinea con forza un principio: in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza professionale del perito industriale è «propria». Ma non solo competenze, perché con la sentenza la Prima Sezione del Tar Sardegna, ha affermato un’altra importante regola: non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. In pratica «a prescindere dalla competenza professionale propria del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, è stato redatto da un gruppo di lavoro “misto” a capo del quale vi è il progettista responsabile, perito industriale, ma all’interno di esso figurano specifiche figure professionali». Inoltre, dal progetto esecutivo risulta che le relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un ingegnere. Non ha alcun fondamento, quindi, la censura proposta che parla di sconfinamento delle competenze dei periti industriali perché, nel caso in esame, il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro misto non può esser messa in discussione. Nel caso specifico, dicono i magistrati del tribunale regionale, la progettazione esecutiva dell’impianto di illuminazione è stata eseguita dal perito industriale, progettista responsabile del gruppo misto di professionisti, all’interno del quale figurano specifiche figure professionali specialistiche (due ingegneri e tre periti industriali, oltre cinque collaboratori). E questo porta con sé un altro principio fondamentale: è legittimo e incontroverso che il perito industriale sia responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all’attività di progetto da esso eseguita in ordine all’affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale.


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