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Funzioni associate, certificazioni ai revisori
REVISORI ENTI LOCALI

Fonte: Italia Oggi

L’articolo 14 del dl 78/2010, dal comma 25 al comma 31, relativo alla manovra di stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici, con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese, introduce per i piccoli comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali. Fino all’approvazione di una apposita legge sono considerate funzioni fondamentali dei comuni quelle previste dall’articolo 21 comma 3 della legge sul federalismo fiscale n. 42/2009. La gestione associata deve essere obbligatoriamente esercitata attraverso convenzione o unione per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti mentre, per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, il numero è stabilito con legge regionale e comunque inferiore a 3 mila abitanti. I comuni non potranno mai svolgere singolarmente le funzioni fondamentali e la medesima funzione non potrà essere svolta da più di una forma associata. In ogni caso i comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100 mila non sono obbligati all’esercizio associato di funzioni. Sempre la Regione con propria legge dovrà individuare previa concertazione con i comuni interessati, nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. L’avvio effettivo della gestione associata sarà poi subordinato a due termini quello indicato dalla normativa regionale e quello indicato con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del dl 78/2010. Con il medesimo Dpcm viene anche stabilito quale limite demografico minimo deve avere l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata. Dall’esame della manovra si capisce che la volontà del legislatore è quella di ottenere delle riduzioni di spesa attraverso l’obbligo della gestione associata dei servizi, tuttavia, per ottenere un favorevole risultato sarebbe opportuno nei successivi provvedimenti normativi prendere in considerazione alcuni aspetti ad esempio: sfruttare le professionalità dei funzionari e dirigenti delle comunità montane in quanto nei piccoli comuni di montagna le gestioni associate di molti servizi essenziali sono svolte dalle comunità montane; attribuire alle Unioni dei comuni autonomia finanziaria in quanto sono enti a finanza derivata; proporre l’accorpamento dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria che non sono in grado di sostenere le spese per la gestione associata dei servizi; prevedere delle sanzioni in capo agli amministratori che ritardano il pagamento dei servizi per le gestioni associate; introdurre delle deroghe in materia di assunzione di personale, la vigente normativa non rappresenta un limite, per le unioni e i piccoli comuni, ma un blocco totale, e impedisce il potenziamento delle strutture da destinare alla gestione associata dei servizi; impostare uno specifico sistema informativo contabile per monitore gli effetti delle gestione associate; la gestione associata non deve essere un obbligo ma una scelta del comune quando dimostra che la gestione diretta comporta minori spese. Quanto scritto non ha la finalità di produrre delle critiche al contenuto della manovra bensì di fornire dei suggerimenti per raggiungere gli obiettivi e a tal fine si spera che siano rispettati i tempi per l’adozione delle leggi regionali e l’emanazione del Dpcm, stante l’urgenza di intervenire sulla finanza dei piccoli comuni, per evitare sprechi, ottenere riduzioni di spesa e una migliore qualità di erogazione dei servizi. Per queste ragioni diventa importante assegnare un ruolo all’organo di revisione in merito alla attività di controllo e certificazione dei risultati finanziari derivanti dall’esercizio delle gestioni associate.


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