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Tre mesi di attesa per l'assegno sociale
Assistenza e speranza di vita

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anche l’assegno sociale – la prestazione assistenziale per le persone che raggiungono i 65 anni senza aver versato contributi sufficienti per la pensione e che si trovano in condizioni economiche disagiate – sarà ritardato per effetto dell’aumento della speranza di vita. Lo prevede l’emendamento alla manovra approvato ieri dal Senato con il voto di fiducia. Quindi, dal 2015 non basterà compiere i 65 anni; come per la vecchiaia e l’anzianità si potrà presentare la domanda per la “sociale” dopo aver maturata un’età più elevata, di qualche mese. In generale, il meccanismo innalzerà in modo automatico l’età del pensionamento, per “neutralizzare” l’effetto dell’aumento della vita media sui conti previdenziale. L’adeguamento verrà deciso sulla base dei “conti” Istat con riferimento alla speranza di vita rispetto a 65 anni: per la prima applicazione l’adeguamento non potrà superare i tre mesi. La seconda correzione scatterà nel 2019, dopo la sequenza sarà triennale. Come detto, l’innalzamento dell’età della pensione interessa sia la vecchiaia (compresa quella contributiva) che l’anzianità e ricomprende, secondo l’articolo 12 bis aggiunto al decreto legge 78, anche l’assegno sociale, che oggi è vincolato al compimento dei 65 anni, alla residenza effettiva e abituale in Italia e alla mancanza di redditi. Chi ha entrate minime, comunque al di sotto di 5.349,89 euro, riceverà l’assegno ridotto in proporzione. Per verificare il limite reddituale si deve tenere conto dei redditi assoggettati a Irpef e di quelli esenti. Oggi l’assegno sociale in misura intera è di 411,53 euro, pari a 5.349,89 l’anno. Nella platea dei beneficiari rientrano i rifugiati politici, i detenuti, i cittadini di San Marino (residenti abitualmente in Italia) i cittadini europei, residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno Stato europeo e gli extracomunitari con carta di soggiorno. Fino al 2015 la prestazione decorre dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda sempre che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge. Poi, secondo il decreto 78, occorrerà aspettare qualche mese in più: anche sull’assistenza la manovra non ammette sconti.


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