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Il ruolo limita la compensazione
Dare-avere

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con l’approvazione del maxiemendamento, le nuove (ulteriori) limitazioni alla compensazione, previste per il 1° gennaio 2011, risultano più in linea con l’intenzione del legislatore: limitare l’uso di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo a titolo definitivo. La norma prevede che, dal prossimo anno, la compensazione dei crediti erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti (sempre erariali) di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il testo non distingue tra iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o meno. Tuttavia, la rubrica dell’articolo fa riferimento alla «preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi». Questo portava a ritenere che i limiti riguardassero solo gli importi iscritti a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia restavano perplessità che il maxi-emendamento ha definitivamente chiarito, confermando che i limiti alla compensazione riguardano solo gli importi iscritti a ruolo a titolo definitivo e non quelli provvisori. Sicché, dal 1° gennaio 2011, non si potranno utilizzare gli importi dei crediti erariali in compensazione in presenza di ruoli a titolo definitivo scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Ovviamente, se l’importo iscritto a ruolo a titolo definitivo non supererà tale ultimo importo, non vi sarà alcun limite (tranne quelli attualmente vigenti), mentre, nel caso l’importo iscritto a ruolo a titolo definitivo risulti superiore, la limitazione alla compensazione sarà fino a concorrenza del debito scaduto. Il maxi-emendamento riscrive il trattamento sanzionatorio stabilendo che la sanzione del 50%, prevista originariamente dal Dl 78, in caso di utilizzo in compensazione di crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo (superiori a 1.500 euro), si applica sull’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente co-mpensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, e che la penalità non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Il Dl stabilisce che le somme iscritte a ruolo per imposte erariali potranno essere compensate con i crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che verranno definite con decreto.


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