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Stipendi congelati. Con eccezioni
MANOVRA 2010/La frenata solo per le componenti fisse e continuative delle retribuzioni

Fonte: Italia Oggi

Salvi dal congelamento degli stipendi al 2010 i trattamenti economici variabili legati al risultato o a particolari mansioni. Il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del dl 78/2010 corregge il tiro sul tetto alle retribuzioni dei singoli dipendenti pubblici e lo limita alle sole componenti fisse e continuative, mentre rivolge il congelamento della spesa al fondo delle risorse decentrate. Che, però, dovrà essere ridotto in proporzione alle cessazioni dei dipendenti. Trattamento economico dei singoli dipendenti. Come rilevato su ItaliaOggi del 9 luglio scorso, il testo dell’articolo 9, comma 1, del dl 78/2010, su cui ieri è stata votata la fiducia al senato, se interpretato rigidamente avrebbe determinato effetti pratici notevolmente negativi. Infatti, la norma presta il fianco a essere intesa nel senso che congela l’intero trattamento economico dei dipendenti a quanto percepito nel 2010 a qualsiasi titolo, ivi compresi premi incentivanti e indennità poste a retribuire incarichi specifici. Il che avrebbe portato a conseguenze oggettivamente aberranti. Da un lato, l’impossibilità di premiare con risorse aggiuntive quei dipendenti che tra il 2011 e il 2013 avessero dimostrato maggiore efficienza e abilità nel lavoro. Dall’altro, l’impossibilità di pagare maggiori ore di straordinario, anche se effettuate, o di attribuire indennità connesse a una certa mansione a personale rientrato da un’aspettativa che nel 2010 ne aveva causato la sospensione dal godimento; o, ancora, di assegnare a un dipendente spostato per mobilità interna a un altro profilo e mansione l’indennità correlata, attribuire maggiori incentivi Merloni a progettisti coinvolti in progetti di valore più elevato di quelli curati l’anno precedente o agli avvocati dei servizi legali, che avessero vinto un maggior numero di cause. Il sistema non poteva funzionare. Il legislatore pare essersene reso conto e così il maxiemendamento corregge l’attuale testo dell’articolo 9, comma 1, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti nel triennio 2011-2013 non dovrà più essere contenuto entro il tetto del «trattamento in godimento nell’anno 2010». Questa ambigua previsione, che non aiuta a comprendere di quale trattamento si tratti, viene cancellata. Al concetto di «trattamento in godimento», si sostituisce quello del trattamento disposizione «ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno (_) maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio?». Sebbene la norma sia scritta in modo atecnico, pare di poter affermare che nel trattamento «ordinariamente spettante» rientrino lo stipendio tabellare, le posizioni economiche acquisite per effetto delle progressioni orizzontali, negli enti locali l’indennità di comparto, la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione dei dirigenti e dei dipendenti incaricati come posizioni organizzative e gli altri emolumenti fissi e continuativi del trattamento economico. Tale lettura, autorizzata dal maxiemendamento, è coerente con l’efficacia solo giuridica delle progressioni di carriera fino al 2013. Sfuggono al congelamento degli stipendi eventi che abbiano ridotto quanto percepito nel 2010 (malattia, maternità, missioni), nonché eventi connessi a decisioni organizzative del datore di lavoro (adibizione a diverse mansioni) o derivanti da contratti, come gli arretrati. L’elencazione degli «eventi straordinari della dinamica retributiva» non è sicuramente tassativa né esaustiva: non sarebbe logico escludere le retribuzioni connesse ad indennità di turno, reperibilità, disagio, rischio, maneggio valori, particolari responsabilità, premi per il risultato, straordinari. Infatti, si tratta in ogni caso di elementi retributivi variabili per il singolo dipendente, anche se alcuni di essi connessi a stabili esigenze organizzative (turno, reperibilità e particolari responsabilità in particolare). Resta ferma l’esclusione dal tetto retributivo dell’indennità di vacanza contrattuale. Allo stesso modo, il maxiemendamento conferma l’efficacia solo giuridica delle progressioni di carriera, comunque denominate. Risorse decentrate. Se, dunque, anche nel triennio 2011-2013 i singoli dipendenti potranno avere variazioni retributive persino in aumento, purché connesse al salario individuale accessorio, l’ammontare dei fondi delle risorse decentrate dovranno rimanere uguali a quello del 2010. Il maxiemendamento introduce nell’articolo 9 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio». Pertanto, l’obiettivo di bloccare la spesa del personale viene correttamente perseguito non con un tetto indiscriminato alle singole retribuzioni anche accessorie, ma, più correttamente, imponendo alle amministrazioni pubbliche di non incrementare i fondi delle risorse decentrate. Il comma 2-bis introduce implicitamente un limite agli incrementi facoltativi alle risorse, permessi dalla contrattazione collettiva. Per esempio, gli enti locali, avvalendosi dei commi 2 e 5 dell’articolo 15 del ccnl 1/4/1999, non potranno accrescere l’importo degli incrementi facoltativi del fondo. Tagli automatici alle risorse decentrate, per riduzione di personale. Ben più rilevante del comma 2-bis è la previsione contenuta nella sua ultima parte, laddove si prevede l’automatica riduzione dei fondi delle risorse decentrate in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Il legislatore introduce esplicitamente una simmetria tra il personale in servizio ed il valore economico dei fondi delle risorse decentrate, sicché al ridursi del numero dei dipendenti, automaticamente debbono contrarsi anche i fondi. Non vi sarà necessità di alcuna contrattazione: la norma prevede un effetto automatico, saltando così ogni relazione sindacale in merito. Se la logica retrostante alla disposizione appare comprensibile, non risultano affatto chiari i meccanismi ed i conteggi per ridurre l’entità dei fondi. La riduzione del personale in servizio, infatti, non è una grandezza omogenea all’ammontare del fondo per il trattamento accessorio. In linea teorica, i fondi dovranno diminuire per una spesa proporzionale all’80% del personale cessato, considerando che il dl 78/2009 introduce un tetto del 20% al turnover. Risulta, però, difficile la quantificazione di questa riduzione proporzionale, poiché il trattamento accessorio è largamente composto da elementi variabili, in particolare quelli legati all’incentivo per i risultati individuali. La cessazione di un dipendente non comporta, pertanto, un’automatica e certa determinazione del taglio da apportare alle risorse decentrate. L’emendamento, per questa parte, pare apra la stura a una serie di difficoltà interpretative che verosimilmente accompagneranno a lungo le amministrazioni, a meno di ulteriori interventi normativi a chiarimento.


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