MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Premi diversificati anche per il 2011-2013
MANOVRA 2010

Fonte: Italia Oggi

Il maxiemendamento salva gli effetti della riforma-Brunetta. La fissazione di un tetto alle retribuzioni dei singoli dipendenti riferita solo al salario fisso e continuativo, rende possibile anche per gli anni 2011-2013 diversificare i premi connessi alla produttività, connessi alla parte variabile e straordinaria del trattamento economico, che viene fatta salva dal congelamento al 2010. L’intervento correttivo agli effetti dell’articolo 9, comma 1, del dl 78/2010 rende armonica, sia pure ancora solo in parte, la manovra estiva con il dlgs 150/2009. Si pone, infatti, rimedio al pericolo dell’inconciliabilità della riforma-Brunetta con la manovra. Laddove, infatti, questa avesse realmente comportato il blocco degli stipendi a quanto complessivamente goduto a qualsiasi titolo nel 2010, tutti gli strumenti di valorizzazione del merito e della produttività previsti dal dlgs 150/2009 sarebbero risultati vani. Infatti, non sarebbe stato nemmeno possibile modificare in aumento da un anno all’altro la retribuzione connessa ai risultati. Col maxiemendamento ciò torna ad essere possibile, perché non vi sarà più un limite alla retribuzione accessoria, connessa ad elementi variabili della retribuzione di ciascun dipendente. In linea teorica, dunque, vi potrà essere nuovamente spazio per le fasce di valutazione e gli altri strumenti di premio contenuti negli articoli da 21 a 27 della «legge-Brunetta». Nella realtà, continuerà a mancare uno dei capisaldi della riforma: una nuova contrattazione collettiva che ridefinisca l’ammontare dei fondi destinati alla contrattazione decentrata. La riforma-Brunetta ha previsto, ad esempio, che i contratti nazionali collettivi ridefiniscano i fondi, in modo che essi finanzino prevalentemente la performance individuale. Attualmente, invece, le risorse decentrate sono assorbite mediamente per oltre il 70% dal finanziamento delle progressioni orizzontali e varie indennità fisse e continuative (individuali o connesse ad esigenze organizzative). Difficile che con la previsione del tetto ai fondi della contrattazione decentrata pari a quello del 2010 le organizzazioni sindacali saranno disposte a stipulare contratti collettivi privi di vantaggi economici, finalizzati solo alla rideterminazione dei fondi o a fissare contenuti di parte solo giuridica. In ogni caso, le amministrazioni potranno e dovranno attivare i meccanismi di valutazione previsti dal dlgs 150/2009, utilizzando i fondi decentrati così come sono, non potendo provvedere a modificarne gli assetti con la contrattazione decentrata di secondo livello, non abilitata a questo fine né dalla legge, né dalla contrattazione collettiva nazionale.


www.lagazzettadeglientilocali.it