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Basta la Dia per il solare sul tetto
Le linee guida sulle energie rinnovabili dettano limiti uguali per tutti. Le criticità del Conto energia

Fonte: Italia Oggi

Basterà la mera denuncia di inizio attività per realizzare impianti solari fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli. La Dia sarà sufficiente anche per gli impianti mini, quelli cioè aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW. E basterà anche per gli impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, con capacità massima inferiore a mille kWe (piccola cogenerazione) e a 3.000 kWt. Idem, per gli impianti a biomasse, aventi capacità di generazione inferiore a 200 kW. Nel caso dell’eolico, poi, la denuncia d’inizio attività sarà sufficiente per gli impianti eolici con capacità inferiore a 60 kW e per le torri anemometriche nate per misurare temporaneamente il vento; la fase di rilevazione, però, dovrà superare i tre anni. La sola Dia, infine, basterà agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, con capacità di generazione inferiore a 100 kW. Le linee guida per le energie rinnovabili, allegate al nuovo decreto dello Sviluppo economico sul conto energia (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), rispondono così all’istanza avanzata dalla Corte costituzionale. Che, con sentenza 119/2010 del 22 marzo scorso (depositata il 26/03/2010), aveva definito incostituzionale la legge della regione Puglia, n. 31 del 2008. Il caso Puglia. In pratica, l’amministrazione pugliese aveva reso possibile (grazie a deroghe contenute nella legge 31/08) costruire con una mera autodenuncia, impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse fino a un limite massimo di energia prodotta pari a 1 Mw. Anche se, va detto, l’assetto originario della legge pugliese prevedeva, che la semplificazione delle richieste fosse adottabile per i soli impianti rientranti entro gli stessi limiti che oggi dettano le linee guida nazionali. E cioè: 60 kW per l’eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa. Oggi, però le linee guida non si fermano qui. E prevedono anche: – un sistema di autorizzazione unica rilasciata dalle regioni per la costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di maggiore importanza, – un sistema di comunicazione unica, da inviare on-line al municipio competente (con tanto di documentazione,) per gli impianti considerati come opere di edilizia libera di maggiore rilevanza; – un terzo sistema facilitato, basato sulla sola Dia, per gli impianti domestici più piccoli. La legge pugliese, va detto, innalzando tutti i limiti a 1.000 kW (kilowatt), equivalenti a 1 Mw, aveva permesso di costruire veri e propri impianti industriali con una semplice autocertificazione. Così, la Consulta, con la sua pronuncia, pur riconoscendo legittime la compensazioni economiche aveva rilevato come l’assenza delle Linee guida nazionali creasse gravi problemi nel «contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale». I giudici rinviarono quindi la definizione dei limiti per la sola Dia alle linee guida nazionali. Queste oggi spiegano anche quando può scattare la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale (Via). In sintesi: per gli impianti da fonti rinnovabili, di potenza nominale complessiva superiore a 1 megawatt. Altre criticità. Il decreto dello Sviluppo economico sul conto energia apre spazio anche ad alcune contraddizioni irrisolte. Una prima questione riguarda il premio previsto per gli impianti fotovoltaici, la cui costruzione viene abbinata a un impiego più efficiente di energia. Questo premio, consistente in una maggiorazione della tariffa incentivante (fino a un massimo del 30%), potrà essere riconosciuto agli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, con caratteristiche innovative, ma non ai concentratori solari. Una seconda contraddizione riguarda la maggiorazione del 10% della tariffa incentivante prevista per chi installa impianti fotovoltaici sui tetti, in sostituzione delle coperture in eternit o, comunque, contenenti amianto. Bene, a questo premio aggiuntivo potranno accedere solo coloro che installano fotovoltaico tradizionale sui tetti, mentre l’agevolazione aggiuntiva resta off limit, sia per chi ricorre al fotovoltaico innovativo integrato, sia per chi installa impianti a concentrazione solare. Terzo, il decreto sul conto energia introduce una nuova definizione, oltre al fotovoltaico innovativo. E cioè «l’impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica», Restano però da chiarire quali siano gli impianti inclusi in questa categoria. Anche se un apposito articolo, il 14 bis, rimanda a un prossimo decreto i requisiti tecnici e le modalità per incentivare gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica. Infine, una chicca: il decreto prevede che si possano cumulare le agevolazioni del conto energia con «contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell’investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3 kW». Ma non risulta che, al momento, esistano contributi di questo genere. Si tratta, dunque, dell’annuncio di un nuovo strumento agevolativo in arrivo? Cambi di tariffa. Rispetto alle ultime bozze di decreto, circolate sul Conto energia, la versione definitiva prevede un cambio di tariffa incentivante per i piccoli impianti a concentrazione solare da 0,32 a 0,37 euro a kWh. Inoltre, è stata introdotta una nuova fascia di potenza incentivata (200-1000kw) con 0,32 euro a kWh, mentre per gli impianti oltre un Mw la tariffa è di 0,28 euro a kWh. Aumenta anche il volume massimo incentivabile, che passa da 200 a 300 Mw per il fotovoltaico innovativo e da 150 a 200 Mw per i concentratori solari. Per quanto riguarda il fotovoltaico tradizionale, le tariffe crescono di una misura inferiore al centesimo di euro e la potenza massima incentivabile resta a 3.000 Mw. Ma vengono incentivati anche gli impianti fotovoltaici installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, per i quali la tariffa è una media tra la tariffa incentivante prevista per gli impianti installati su edifici (0,40 euro a kWh) e quella disposta per gli altri tipi di impianti fotovoltaici (0,36 euro a kWh). Tornando, infine, ai premi «aggiuntivi», come detto riservati al solo fotovoltaico tradizionale, viene previsto un +5% della tariffa incentivante se gli impianti fotovoltaici sono in regime di scambio sul posto e sono realizzati da comuni con meno di cinquemila abitanti; di questi impianti, però, gli stessi comuni dovranno essere soggetti responsabili.


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