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Ici, sì alla retroattività della delibera di rettifica
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Fonte: Italia Oggi

Sì alla retroattività per la delibera comunale di rettifica ai fini Ici del valore dei terreni di proprietà del contribuente. L’articolo 59, comma 1, lettera g) del dlgs n. 446/1997, infatti, riconosce al consiglio comunale il potere di determinare i valori venali delle aree fabbricabili periodicamente e per zone omogenee. Il regolamento adottato in tal senso, pertanto, pur non avendo natura imperativa, è assimilabile agli studi di settore, nel senso che «si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice». Pertanto, tali valori possono essere utilizzati «quali indice di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro». Il principio è stato affermato dalla sezione tributaria civile della Cassazione con al sentenza n. 15461/10, depositata il 30 giugno. La controversia vedeva protagonista un’impresa di costruzioni, che si era vista recapitare avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 1998 al 2001 a seguito di rettifica, da parte del comune, del valore dei terreni di sua proprietà. La società aveva presentato ricorso presso la Ctp di Teramo, affermando che le aree (indicate in dichiarazione come agricole, ma inserite nel piano regolatore generale del municipio) non erano ancora praticamente edificabili e che quindi il regolamento comunale con i nuovi estimi e coefficienti applicati, adottato nel 2002, non poteva avere efficacia retroattiva per gli anni anteriori. Nei primi due gradi del contenzioso i giudici di merito avevano accolto le ragioni della società; da qui il ricorso per cassazione del comune. Diversa l’interpretazione della Suprema corte, secondo cui il citato articolo 59 del dlgs n. 446/97 riconosce all’ente locale la facoltà di ritoccare i valori venali, anche retroattivamente. In questo caso, era onere del contribuente «fornire la prova della esosità, ovvero erroneità, della pretesa dell’ente, obbligo viceversa non assolto dalla società intimata». Motivo per cui la Cassazione annulla la sentenza della Ctr Abruzzo, rinviando ad altra sezione per nuovo esame, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto stabiliti con la pronuncia in commento.


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