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Un catasto per le fonti del rumore
CONSIGLIO DEI MINISTRI/Il preconsiglio ha esaminato un dlgs sull'inquinamento sonoro

Fonte: Italia Oggi

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti di rumore, definizione delle competenze in materia fra stato e regioni cui spetterà dettare le norme sulle autorizzazioni comunali per le manifestazioni all’aperto; adeguamento delle sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 20 mila euro; novità sulle modalità di accesso e consultazione da parte del pubblico relativamente ai piani di classificazione acustica. Sono questi i principali contenuti di uno schema di decreto legislativo, andato in settimana al vaglio del preconsiglio dei ministri e presto all’esame di uno dei prossimi Cdm. La bozza di dlgs attua la delega contenuta nell’articolo 11 della legge 88/2009 e coordina la normativa nazionale con la direttiva comunitaria 49/2002. Il decreto, fra le altre cose, prevede la competenza dello stato nella determinazione dei requisiti acustici da assicurare all’interno dei mezzi di trasporto pubblici collettivi, dei criteri per la predisposizione di impatto acustico e delle valutazioni di clima acustico e dei requisiti acustici da assicurare all’interno dei locali pubblici di ristorazione. Spetterà invece alle regioni la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi. Vengono previsti anche i contenuti dei «piani di risanamento» e dei «piani di contenimento e abbattimento del rumore» in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale, che potranno prevedere, in accordo con le autorità competenti alla approvazione e alla autorizzazione per la realizzazione degli interventi, un raggiungimento graduale nel tempo dei limiti Il decreto stabilisce nuove norme per l’accesso alle informazioni inerenti il piano di classificazione acustica comunale, il piano comunale di risanamento acustico e le modalità di consultazione degli stessi (anche informatiche); viene introdotto anche l’obbligo di comunicazione, mediante avviso pubblico, delle modalità di consultazione dei piani. Il decreto stabilisce anche le modalità di presentazione del piano di risanamento degli impianti industriali, prevedendo un termine, non superiore a un periodo di 30 mesi, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme della Legge Quadro sull’inquinamento acustico e un termine di sei mesi entro il quale la Regione, sentite le Autorità competenti, ha facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al piano di risanamento acustico. Viene istituito presso l’Ispra il «Catasto nazionale delle Sorgenti di rumore», per le cui modalità organizzative si rinvia a un successivo decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro delle infrastrutture e con il ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i 18 mesi. Vengono anche aggiornate in euro le sanzioni amministrative per chi supera i valori limite e si prevede l’attribuzione al ministero dell’ambiente, della facoltà di comminare le sanzioni, nei casi di ritardo nella presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento e dei progetti di attuazione, nonché nei casi di ritardo nella realizzazione degli interventi previsti dai progetti esecutivi approvati. Sono infine previsti diversi decreti ministeriali di attuazione per la verifica delle mappe acustiche di cui alla legge 194/2005 e per le campagne di monitoraggio. Nel frattempo ieri è stata anche pubblicata la norma UNI 11367 «Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera», norma volontaria che prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso), applicabile per ogni singola unità immobiliare. Secondo Piero Torretta, presidente UNI «Come tutte le norme tecniche di prodotto/servizio, la norma UNI 11367 ha posto al centro della sua attenzione il consumatore, le sue esigenze, la sua tutela nel rapporto con il mondo della produzione, che – a sua volta – è impegnato a dare informazioni sul tipo di prodotto che realizza e immette sul mercato: in particolare su quali sono le caratteristiche e le prestazioni rispetto allo standard definito dalla norma tecnica di riferimento».


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