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Ora ai tagli non c'è più scampo
MANOVRA 2010/Le misure per enti locali e p.a. del dl 78 definitivamente convertito dalla camera

Fonte: Italia Oggi

La manovra correttiva dei conti pubblici è legge. Con 321 sì, 270 no e 4 astenuti l’aula della camera ha definitivamente convertito in legge il dl 78/2010 che vale 24 miliardi di euro per il 2011-2012. Il testo, su cui il governo ha incassato la fiducia, è identico a quello approvato dal senato e profondamente modificato per effetto del maxiemendamento. Ecco tutte le novità per p.a. ed enti locali della legge di conversione (n. 122/2010 che sarà pubblicata sul supplemento ordinario n. 174L alla G.U. di oggi n. 176/2010). Gettoni di presenza. Niente indennità di funzione sostitutiva del gettone. Il maxiemendamento torna all’antico e fa salvo il gettone di presenza, eliminando tutti i problemi operativi e di computo derivanti dall’indennità. L’ammontare mensile del gettone in nessun caso potrà superare il quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto che fisserà i nuovi importi di base di tali indennità. Unica eccezione, i gettoni dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. Salta l’aggancio tra indennità del sindaco e compenso del segretario comunale. Nessuna indennità sarà dovuta ai consiglieri delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle forme associative. Un decreto del ministro dell’interno fisserà ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del dlgs n. 267/2000 gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, diminuendoli per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale variabile a seconda della popolazione dell’ente. I parlamentari nazionali ed europei, che abbiano anche cariche negli enti locali, non potranno più percepire alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti. Agli amministratori locali contemplati dall’articolo 77, comma 2, del dlgs 267/2000, inoltre, che partecipino ad organi o commissioni comunque denominate per l’esercizio delle proprie funzioni pubbliche non solo non spetta alcun compenso, ma nemmeno il rimborso delle spese di missione. Resta la sola eccezione delle specifiche disposizioni relative alle forme associative degli enti locali. Spese di viaggio. Più magro anche il trattamento economico per il rimborso delle spese di viaggio, di cui all’articolo 84 del Tuel. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sarà dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Salta, invece, il rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, oggi disciplinato dal decreto del ministro dell’interno 12 febbraio 2009. Infine, la manovra chiarisce che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta. Impulso alla gestione associata delle funzioni. Le funzioni fondamentali degli enti locali, determinate in base alla legge 42/2009 dovranno essere gestite dai comuni in forma associata, esclusivamente con lo strumento della convenzione o dell’unione di comuni. L’obbligo della gestione associata riguarda due fasce di enti: i con popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; tuttavia, viene demandato alle regioni di individuare altre soglie di popolazione, anche riferendosi alla partecipazione degli enti a comunità montane. Allo scopo di evitare sovrapposizioni, si stabilisce che le convenzioni o le unioni di comuni potranno gestire solo una forma di gestione associata. La norma, comunque, non è immediatamente operante. Occorrerà attendere un decreto del presidente del consiglio dei ministri, che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla vigenza della manovra ottenuto il parere della Conferenza unificata nel quale determinare le modalità operative e la soglia minima di abitanti di ciascuna gestione associata. Niente società per i piccoli comuni. Si prevede il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di partecipare in società. Di conseguenza, tali enti dovranno di mettere in liquidazione o di cedere le quote delle società esistenti alla data di entrata in vigore della manovra. Costituisce eccezione al divieto l’ipotesi in cui i comuni partecipino in posizione paritaria o in proporzione alla popolazione ed la popolazione complessiva dei comuni aderenti supera i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e 50.000 abitanti potranno costituire solo una società, e liquidare o cedere le quote delle altre eventualmente esistenti. Soppressione Agenzia segretari. Anche l’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali rientra tra gli enti «inutili» e viene soppressa. Personale, risorse e funzioni tornano al ministero dell’interno. Incarichi di collaborazione e consulenze. Stretta sugli incarichi esterni, anche per gli enti locali. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche dovranno ridurre dell’80% la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, anche conferiti a pubblici dipendenti rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009. Relazioni pubbliche e convegni. Quanto detto sopra vale anche per le spese connesse a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dal 2011, non potranno riservare a tali iniziative spese per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Alcune eccezioni sono previste per le manifestazioni di forze dell’ordine e corpo dei vigili del fuoco. Per le amministrazioni statali occorrerà la preventiva autorizzazione del ministro competente. Sponsorizzazioni. Gli enti locali, come le altre amministrazioni, non potranno più essere parte attiva nei contratti di sponsorizzazione e, dunque, destinare spese a questo fine. Missioni. Le spese per le missioni, a partire dal 2011, non potranno superare il 50% di quanto speso nel 2009. Blocco del turnover dei precari. Per le amministrazioni statali, ma non per gli enti locali, si introduce un limite alla spesa per assunzioni mediante contratti flessibili pari al 50% di quella del 2009. Formazione. Sorte non diversa vale anche per la formazione. La manovra congela le spese, a decorrere dal 2011, al 50% della spesa sostenuta a questo titolo nel 2009, invitando le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, ad effettuare prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Auto blu. Sempre dal 2011, le spese per le vetture di servizio, qualunque sia la forma contrattuale del loro utilizzo, non potrà superare l’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Unica deroga, per il solo 2011: il rispetto di contratti pluriennali già in essere. Trattamento economico dei dipendenti. Per tutte le pubbliche amministrazioni, scatta nel triennio 2011-2013 la stretta sulle spese di personale. Dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 per tutti i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, i trattamenti economici superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; comunque, la riduzione non può in ogni caso ridurre il trattamento economico a meno di 90.000 euro lordi annui. Le riduzioni non opereranno ai fini previdenziali. L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione nel triennio 2011-2013 non potrà superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il congelamento del trattamento economico dei dipendenti a quanto percepito nel 2010 sarà limitato al solo salario accessorio non fisso e ricorrente. Congelamento dei contratti collettivi. Salta anche per il comparto regioni autonomie locali, senza possibilità di recupero, il triennio contrattuale 2010-2012. Unica tutela contro gli effetti dell’inflazione la salvezza dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 203/2008. Questo significa che i fondi della contrattazione decentrata non riceveranno più, fino al 2013, alcun impinguamento né della parte fissa, né di quella variabile. Stop agli effetti economici delle progressioni di carriera. Le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. Le novità per i comuni Niente indennità di funzione sostitutiva del gettone. Il maxiemendamento torna all’antico e fa salvo il gettone di presenza, eliminando tutti i problemi operativi e di computo derivanti dall’indennità Le funzioni fondamentali degli enti locali, determinate in base alla legge 42/2009 dovranno essere gestite dai comuni in forma associata, esclusivamente con lo strumento della convenzione o dell’unione di comuni. L’obbligo della gestione associata riguarda due fasce di enti: i con popolazione fino a 5000 abitanti ed i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti. La norma, comunque, non è immediatamente operante. Si prevede il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di partecipare in società. Di conseguenza, tali enti dovranno di mettere in liquidazione o di cedere le quote delle società esistenti alla data di entrata in vigore della manovra. Costituisce eccezione al divieto l’ipotesi in cui i comuni partecipino in posizione paritaria o in proporzione alla popolazione ed la popolazione complessiva dei comuni aderenti supera i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e 50.000 abitanti potranno costituire solo una società, e liquidare o cedere le quote delle altre eventualmente esistenti. Anche l’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali rientra tra gli enti “inutili” e viene soppressa. Personale, risorse e funzioni tornano al Ministero dell’interno.


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