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Le progressioni orizzontali finiscono per essere congelate
La legge 122 incide notevolmente sull'impiego delle risorse decentrate

Fonte: Italia Oggi

La manovra economica 2010 rende molto difficoltose le progressioni orizzontali, ovvero il sistema selettivo finalizzato agli incrementi economici del trattamento dei dipendenti pubblici, da ultimo regolato dall’articolo 23 del dlgs 150/2009. Il maxiemendamento al dl 78/2010 incide notevolmente sull’impiego delle risorse contrattuali decentrate delle pubbliche amministrazioni, poiché stabilisce che per il triennio 2011-2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. L’ultima disposizione, in particolare, modifica radicalmente il sistema delle relazioni sindacali, in quanto ha introdotto un automatismo sottratto a qualsiasi rapporto di contrattazione o concertazione tra le parti, per effetto del quale al ridursi del personale in servizio, per qualsiasi causa, deve necessariamente ridursi in proporzione proprio la parte delle risorse decentrate posta a finanziare il salario accessorio. La progressione orizzontale, pur non essendo qualificabile come salario accessorio perchè stabilmente acquisita al trattamento economico fondamentale del dipendente che l’abbia acquisita, viene indirettamente colpita da questa misura, nonostante essa sia posta sostanzialmente a ridurre la spesa complessiva che ciascun’amministrazione sostiene per finanziare gli elementi non fissi e continuativi della paga dei propri dipendenti. Infatti, le risorse decentrate sono destinate a finanziare due macro voci di spesa: una prima, riguarda il trattamento fisso e continuativo (tra cui la progressione orizzontale e l’indennità di comparto per gli enti locali), nonché le indennità come turno, reperibilità, maneggio valori, rischio, connesse a prestazioni rese dai singoli dipendenti per assicurare una razionale organizzazione delle attività; una seconda, invece, concerne proprio il trattamento accessorio vero e proprio, e in particolare la retribuzione connessa al raggiungimento dei risultati, collettivi e individuali. La progressione orizzontale, proprio perchè rimane saldamente connessa alla posizione retributiva del dipendente che la acquisisce, diminuisce le disponibilità dell’insieme complessivo delle risorse decentrate: più aumenta l’ammontare delle risorse destinate alle progressioni, più, simmetricamente, si riduce il fondo per il salario accessorio. In conseguenza di ciò, posto che per legge il salario accessorio è destinato a diminuire automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio, la progressione orizzontale nella sostanza finisce per essere congelata, ed utilizzabile solo reinvestendo la posizione economica acquisita dal personale che cessa dal servizio, destinata a rifinanziare la parte stabile del fondo. Non sarebbe agevole, invece, una politica di espansione delle progressioni orizzontali che dia luogo ad una spesa superiore a quella consentita dal rifinanziamento derivante dalle cessazioni dal servizio, perchè si darebbe luogo ad una riduzione delle risorse disponibili per il salario accessorio tale da diminuire eccessivamente le disponibilità per il trattamento economico accessorio. Il tutto, per altro, in un quadro nel quale risulta vigente, anche se non operante, il principio secondo il quale il finanziamento del trattamento economico legato alla performance individuale, e dunque, al risultato dovrebbe risultare prevalente, nell’ambito delle risorse decentrate.


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