MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Sul conto dedicato sanzioni anche alla Pa
Appalti. Penalità per entrambi i contraenti se non si rispetta la tracciabilità

Fonte: Il Sole 24 Ore

Appalti e finanziamenti pubblici operativi solo con conti dedicati, bancari o postali, dal 7 settembre: questo è l’orientamento più cauto nell’imminenza dell’entrata in vigore della legge 136/2010. La norma (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) prevede la tracciabilità dei flussi finanziari per contratti e finanziamenti pubblici, vietando espressamente l’uso del contante, a favore dei bonifici bancari o postali. Nemmeno le spese economati e quelle minute giornaliere sfuggono all’obbligo di tracciabilità: al massimo – fino al limite di 500 euro – potranno usarsi carte di credito invece dei bonifici, ma mai il contante. L’esistenza di sanzioni acuisce l’interesse sull’estensione della norma ai contratti già conclusi ed a quelli in cui residuano solo pagamenti. Sanzioni al due al venti per cento delle transazioni sono previste (articolo 6) a carico del soggetto inadempiente, quindi anche a carico del pubblico funzionario che esegua pagamenti senza bonifici. Lo stesso reintegro dei conti bancari o postali, qualora vadano in rosso, deve avvenire attraverso bonifici bancari, con interdizione quindi assoluta dell’uso del contante. I motivi che inducono a ritenere applicabile anche ai rapporti in corso la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivano dalla finalità della norma: l’ordine pubblico esige infatti, per combattere infiltrazioni criminali (articolo 3), l’uso di conti dedicati. Si tratta quindi di una finalità che supera l’equilibrio dei rapporti tra le parti contraenti, soddisfacendo un’esigenza di interesse generale. Come tutte le norme finalizzate alla tutela di interessi superiori a quelli dei contraenti, la loro applicazione e immediata e, di fatto, anche retroattiva, cioè riguarda anche i rapporti già sorti e disciplinati in regime di libertà di forme. La retroattività si spiega poi osservando che il rapporto rimane regolato dalle norme vigenti al tempo della stipula dei contratti, mentre ciò che viene disciplinato in modo diverso è l’esecuzione dei contratti stessi. Esempi non mancano: in materia di Durvi e di Pos (cioè di sicurezza dei cantieri) la legge 123/2007 ha posto seri problemi di immediata applicabilità, imponendo onerosi adempimenti; stesso ragionamento si è adottato per i contributi previdenziali (modificati retroattivamente, in modo legittimo secondo la sentenza 274/2006 della Corte costituzionale), mentre per l’adeguamento degli ascensori la retroattività era prevista (Dm 23 luglio 2009), ma la Confedilizia è riuscita ad ottenerne l’annullamento (Tar Lazio 5413/2010) solo perché ha la finalità di garantire un rilancio dell’edilizia e dell’occupazione, più che una tutela dai rischi dell’uso degli apparati elevatori. Qualora la legge 136/2010 generi effettivi costi aggiuntivi, le imprese potranno effettuare riserve o chiedere un riequilibrio della economia del contratto; sotto l’aspetto delle sanzioni, invece, andrà applicato il criterio comunitario dell’adeguatezza e del minimo mezzo, già noto alla magistratura quando, ad esempio, si è determinato ( retroattivamente) l’importo massimo di spesa per la sanità convenzionata (Tar Lazio 1664/2008). Le sanzioni, quindi, andranno calibrate ( come del resto prevede la legge 689/1981 e il Dlgs 231/2007) valutando circostanze obiettive e cioè i tempi stretti richiesti per l’adeguamento e l’entità delle somme movimentate senza bonifico bancario o postale.


www.lagazzettadeglientilocali.it