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Contratti decentrati al capolinea
Gli effetti della legge 122/2010. La contrattazione locale può destinare le risorse ancora disponibili

Fonte: Italia Oggi

La manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. La previsione contenuta nell’articolo 9, comma 1, della legge 122/2010 limita notevolmente l’oggetto di quanto le amministrazioni, nella veste di datori, e i sindacati possono trattare, nelle materie residue soggette alla relazione della contrattazione. La disposizione, come noto, congela parte delle retribuzioni, disponendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010. Leggendo il comma 1 dell’articolo 9 in combinazione col successivo comma 2-bis, per effetto del quale sussiste non tanto un tetto individuale del salario accessorio, bensì un tetto per ente, si deve ritenere che il concetto di «trattamento ordinariamente spettante» comprenda la parte della retribuzione fissa e continuativa. In altre parole, la contrattazione decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare (ma questa è sempre stata materia riservata alla contrattazione nazionale), né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, come ad esempio retribuzione individuale di anzianità, effetti di reinquadramenti fissati nel passato dalla contrattazione collettiva, l’indennità di comparto propria della realtà di regioni ed enti locali e la posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali. La manovra, disponendo un generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per quella decentrata, e congelando le parti fisse e continuative delle retribuzioni dei singoli dipendenti, priva le amministrazioni per il triennio 2011-2013 della possibilità di attivare progressioni economiche. Conseguentemente, la contrattazione decentrata, che tipicamente ha come oggetto la destinazione del fondo delle risorse decentrate costituito dall’ente, non potrà occuparsi dell’eventuale destinazione alle progressioni orizzontali. La contrattazione, ancora, viene privata della possibilità di intervenire sulla destinazione del fondo, con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010, ove si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nella sostanza si introduce un obbligo discendente direttamente dalla legge di ridurre le risorse decentrate. Pertanto, spetta esclusivamente alle amministrazioni determinare l’ammontare della riduzione, nella fase della costituzione delle risorse. Ovviamente, ciò finisce per circoscrivere gli spazi della contrattazione decentrata, la quale, nella sostanza, si limita a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere, cioè ancora disponibili, dopo aver computato i valori delle progressioni economiche, dell’indennità di comparto, nonché delle indennità finalizzate a remunerare mansioni particolari o connesse a modalità di erogazione dei servizi (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità). Questa parte ancora disponibile, per altro, riguarda le sole risorse stabili, quelle sulle quali è possibile una reale contrattazione. Infatti, le risorse variabili sono per loro natura già destinate dal contratto, ad esempio a incentivare progettisti, avvocati, gli uffici tributi per il recupero Ici, oppure al premio per i risultati individuali. Alla contrattazione, comunque, resta certamente la competenza a destinare, annualmente, le risorse ancora disponibili. Da questo punto di vista, il ruolo della contrattazione non risulta cancellato, ma solo ridimensionato dai nuovi vincoli imposti dalla legge. Ancora, la contrattazione decentrata deve provvedere all’adeguamento dei contratti decentrati stipulati prima dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 ai contenuti della riforma-Brunetta. Quello disposto, infatti, dall’articolo 65 del dlgs 150/2009 è un vero e proprio obbligo e non una semplice facoltà. La legge ha lasciato alle parti la possibilità di adeguare gradualmente le clausole incompatibili con la riforma, dando ben due anni di tempo agli enti locali. Ma, le clausole non adeguate non possono considerarsi applicabili. Prima di attuarle occorre attivare la contrattazione, che ha l’obbligo di eliminare gli elementi di contrasto, per sbloccarne così l’attuabilità.


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