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Consigli tributari, largo ai tecnici
Urgono chiarimenti sulla possibilità di disapplicare le norme del 1945 ormai anacronistiche

Fonte: Italia Oggi

La manovra correttiva dei conti pubblici (dl 78/2010 convertito nella legge 122/2010) ha ulteriormente rafforzato il coinvolgimento dei comuni nella collaborazione all’attività di accertamento dei tributi statali, riportando tra l’altro in vita i consigli tributari. Tuttavia, molti sono i dubbi dei comuni sulla natura ed i compiti di questi organismi. L’art. 18, comma 2, del dl stabilisce che tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non abbiano già provveduto, il consiglio tributario, mediante l’approvazione di un regolamento da parte del Consiglio comunale entro il termine ormai spirato dello scorso 29 agosto. Analogo obbligo è imposto ai comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, mediante la creazione di un apposito consorzio (art. 31 dlgs 267/00) per la successiva istituzione del consiglio tributario. In tale caso la norma assegna agli stessi un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore per l’adozione da parte di ogni consiglio comunale della convenzione e del relativo statuto del consorzio. Il citato organismo tuttavia non rappresenta una novità, essendo già citato nel nostro ordinamento dall’art. 44 del dpr 600/73, di disciplina della prima versione della partecipazione dei comuni all’attività di accertamento dei tributi statali (precedente a quella riformulata dall’art. 1 del dl 203/05). Tuttavia, pochi sono stati gli enti che, specie nel corso degli anni 70, hanno istituito tali organismi, con risultati per la verità tutt’altro che soddisfacenti. Il nuovo impulso normativo alla collaborazione dei comuni all’accertamento dei tributi statali, operato dal citato art. 18, pare rafforzare il ruolo del consiglio tributario, affidando allo stesso anche il compito di individuare, nella prima seduta, le forme di collaborazione dei comuni con l’Agenzia del territorio, al fine di garantire il monitoraggio costante del territorio e l’individuazione di ulteriori fabbricati non dichiarati in catasto (art. 19, comma 12, dl 78/2010). Ciò pur se, d’altro lato, scompare nell’art. 44 del dpr 600/73 qualsiasi riferimento al consiglio tributario. Tale rafforzamento di funzioni e la volontà del legislatore di individuare nel consiglio tributario il perno della collaborazione dei comuni all’accertamento delle imposte statali tuttavia mal si conciliano con l’apparente disciplina giuridica. Infatti, la norma di riferimento parrebbe essere, seppure con non pochi dubbi, il decreto legislativo luogotenenziale n. 77 del 08/03/1945, sopravvissuto alla falcidia operata dal cosiddetto decreto taglia-leggi del 2008. Il citato decreto legislativo appare però del tutto anacronistico, sia perché fa riferimento a tributi ed organismi oggi non più esistenti e sia perché configura il consiglio come un organo essenzialmente politico che, per il gioco delle incompatibilità previste, finisce per essere composto da soggetti privi della necessaria competenza tecnica. Proprio il contrario di quello che sarebbe invece oggi necessario per renderlo effettivamente operante. Per il suddetto motivo molti enti si interrogano sulla connotazione da attribuire al consiglio tributario e sulla necessità di seguire, in sede di definizione del regolamento, lo schema delineato dal citato decreto 77/1945, volendolo invece individuare come un organo tecnico formato da soggetti dotati della necessaria competenza, anche appartenenti allo stesso ente locale. Ciò per non disperdere l’importante patrimonio conoscitivo che i soggetti operanti all’interno dell’ente hanno acquisito sul territorio e sulla capacità contributiva dei propri contribuenti. Tuttavia è evidente che una tale impostazione necessiterebbe di un adeguamento normativo o, quantomeno, di un chiarimento da fonti ufficiali volto a ribadire la non applicabilità del vecchio decreto luogotenenziale e la libertà degli enti, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, di disciplinare il funzionamento, la composizione e la nomina dei componenti. Tutto ciò per evitare che i comuni, nel frattempo indecisi sul da farsi, di fronte alla scadenza dei termini istituiscano organismi privi di una qualsiasi utilità, al solo scopo di garantire l’adempimento normativo. Altro aspetto che merita un chiarimento riguarda i costi di funzionamento dell’organismo, tenuto conto che sulla scorta dei principi affermati dall’art. 6 del dl 78/2010, i suoi componenti non potrebbero percepire alcun compenso, fatta eccezione per l’eventuale rimborso delle spese sostenute e di gettoni di presenza, mentre le previsioni del comma 2-bis dell’art. 18 del citato decreto sembrerebbero ancora più restrittive, stabilendo che gli adempimenti organizzativi connessi devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


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