MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Consigli tributari, termini liberi
L'organo, rispolverato dalla manovra, dovrà collaborare con l'Agenzia del territorio e con le Entrate

Fonte: Italia Oggi

L’bbligo per tutti i comuni di istituire il consiglio tributario. È quanto si prevede all’art. 18 della manovra correttiva 2010 (dl n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010), interamente dedicato alla disciplina della partecipazione dei comuni all’attività di accertamento di tributi e contributi, attraverso la revisione delle disposizioni contenute nell’art. 44 del dpr 600/73 e nell’art. 1 del dl 203/2005 (legge n. 248/2005). In particolare i commi 2, 2-bis e 3 disciplinano la costituzione e il funzionamento del Consiglio tributario (peraltro già previsto dal decreto luogotenenziale n. 77 dell’8 marzo 1945). Innanzitutto si prevede che la partecipazione dei comuni all’accertamento consiste anche nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi. Il comma 2 prevede poi che: – i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti devono istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del consiglio tributario è adottato dal consiglio comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del dl n. 78 del 31 maggio 2010 (il termine è quindi scaduto a fine agosto; in realtà si tratta di un termine ordinario e non perentorio, fermo restando che i comuni devono adeguarsi quanto prima non appena riprende l’ordinaria attività degli organi consiliari, dopo la pausa estiva); – i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, laddove non abbiano già costituito il consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 Tuel 267/2000, per la successiva istituzione del consiglio tributario. La relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi consigli comunali per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del dl n. 78/2010 (per i mini enti c’è tempo, quindi, fino a novembre 2010). Il successivo comma 2-bis prevede che gli adempimenti organizzativi connessi ai predetti interventi normativi devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, il comma 3 stabilisce che i consigli tributari, in occasione della loro prima seduta successiva al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del dl n. 78/2010), sono tenuti a deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al catasto.

IL MODELLO
Così lo schema di delibera e di regolamento

Il consiglio comunale
– visto il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010;
– visto, in particolare, l’art. 18 il quale prevede l’obbligo di istituzione di consigli tributari, già previsti dall’art. 44 dpr 600/1973, con il compito di coadiuvare la giunta e gli uffici non solo nell’attività di accertamento dei tributi erariali, ma anche in generale nella materia di entrate;
dato atto:
– che il suddetto articolo 18 modifica, con l’obiettivo di rafforzarla, la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento:
a) aumentando la percentuale di compartecipazione dal 30 al 33%;
b) dando la possibilità di avvalersi, per le attività di supporto all’esercizio della partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo, delle società partecipate o degli affidatari delle entrate comunali;
c) prevedendo un interscambio di dati e comunicazioni tra comuni e Agenzia delle entrate in occasione dell’emissione di avvisi di accertamento, finalizzati ad acquisire maggiori dati per l’accertamento del reddito complessivo;
– ritenuto, quindi, di dover provvedere all’approvazione del regolamento per l’istituzione e funzionamento del consiglio tributario;
– richiamate le disposizioni del Tuel 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
visti i pareri resi a norma dell’art.49 del tuel 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

delibera

1) di approvare l’allegato regolamento per l’istituzione e il funzionamento del consiglio tributario, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità ai sensi dell’art.134, comma 4, del dlgs 267/2000.

Allegato – Schema di regolamento per regolamento di funzionamento del consiglio tributario

Comune di ____________ Provincia di ___________

Art. 1 – Istituzione e finalità del consiglio tributario

1. Il comune di _______, in conformità a quanto disposto dall’art. 44, comma terzo, del dpr 29 settembre 1973 n. 600, che disciplina la partecipazione del Comune all’accertamento dei redditi delle persone fisiche e dell’art. 18 del dl78/2010, istituisce il consiglio tributario, quale organo consultivo della giunta comunale.
2. Il consiglio tributario supporta la giunta comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all’accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l’evasione fiscale.

Art. 2 – Compiti del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, trasmesse al comune dall’Ufficio delle imposte relative alle persone fisiche residenti nel territorio del comune, per l’eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il consiglio tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d’ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del comune, indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Art. 3 – Componenti e criteri di nomina

1. Il consiglio tributario è composto da X componenti, eletti dal consiglio comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l’esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare.
2. Ciascun consigliere può votare due candidati.
3. Non sono previste nomine di supplenti.
4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, il consiglio comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.
5. Un consigliere decade dall’incarico nel caso di assenza ingiustificata per X sedute consecutive o nel caso di violazione dell’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio.

Art. 4 – Requisiti e incompatibilità

1. Per essere nominati componenti del consiglio tributario occorre:
a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
b) risiedere nel territorio del comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
2. Non possono far parte del consiglio tributario:
a) i dipendenti dell’Agenzia delle entrate al cui distretto appartiene il comune di ____________;
b) i componenti della commissione di cui all’art. 45 del dpr 29/9/1973 n. 600, nonché delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
c) i componenti del consiglio comunale;
d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
e) i magistrati in attività di servizio;
f) _.. g) _..

Art. 5 – Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del consiglio comunale che li ha eletti.

Art. 6 – Nomina del presidente, del vice presidente e del segretario

1. Il consiglio tributario nomina fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente.
2. Provvede, altresì, alla nomina di un segretario al proprio interno.

Art. 7 – Sedute del consiglio tributario

1. Le sedute del consiglio tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
2. Può invece presenziarvi senza voto deliberativo il sindaco o un assessore da lui delegato.
3. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal consiglio tributario.
4. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
5. È fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

Art. 8 – Convocazione e validità della sedute

1. Il consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza del vice presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del sindaco o di almeno la metà dei componenti in carica.
2. L’avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto almeno X giorni prima della seduta e deve contenere l’ordine del giorno.
3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Rapporti con l’Amministrazione comunale

1. Il Consiglio tributario, per tutto quanto concerne l’attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del presidente al sindaco copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.


www.lagazzettadeglientilocali.it