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Interessi di mora alleggeriti
Provvedimento delle Entrate sui pagamenti tardivi delle cartelle esattoriali

Fonte: Italia Oggi

Gli interessi di mora perdono un punto. Dal 1° ottobre 2010 infatti per i pagamenti tardivi delle cartelle di pagamento verrà applicato un interesse moratorio del 5,7567% su base annuale anziché l’attuale 6,8358%. La nuova misura degli interessi di mora è fissata nell’apposito provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli interessi di mora, come si legge espressamente nel provvedimento testè citato, sono quelli dovuti dal contribuente che provvede al pagamento della cartella esattoriale dopo il decorso dei 60 giorni dalla data di notifica della stessa. In questa ipotesi l’interesse moratorio è calcolato a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale e fino al giorno del suo pagamento. La revisione annuale della misura degli interessi di mora è prevista espressamente dall’articolo 30 del dpr. 602/73 ai sensi del quale, nella fissazione del tasso, si deve far riferimento alla «media dei tassi attivi bancari». Ed è proprio alla media dei tassi attivi bancari, fissata recentemente dalla Banca d’Italia, che il provvedimento direttoriale di ieri ha fatto espresso riferimento nel determinare la nuova misura ridotta degli interessi di mora. Nel provvedimento si illustra infatti come proprio a seguito della flessione dei tassi attivi bancari registrata nel corso dell’anno 2009 venga ritenuto congruo diminuire la misura degli interessi di mora di oltre un punto percentuale (esattamente del-l’1,079%). Tecnicamente la misura dei nuovi interessi di mora per ritardato pagamento è determinata maggiorando di un punto percentuale la media dei tassi attivi bancari individuata dalla Banca d’Italia per il periodo 1/1/2009-31/12/2009. Il provvedimento di ieri ricorda come la fissazione della misura degli interessi moratori, in maniera differenziata rispetto agli altri interessi di natura fiscale, si renda altresì opportuna per tenere in debito conto le diverse condotte dei contribuenti. Quindi mentre la misura degli interessi fiscali è attualmente fissata al 4,5% su base annua per le ipotesi di rateazione o sospensione della riscossione tramite ruolo, il tardivo pagamento è «punito» con un maggiorazione di tasso di interesse di circa 1,25 punti percentuali. La nuova misura degli interessi moratori per ritardato pagamento scatterà dal prossimo 1° ottobre, mentre fino al 30 settembre la misura degli interessi di mora rimarrà quella fissata lo scorso anno nel 6,8358%. Naturalmente le due misure potranno anche essere applicate anche in maniera combinata qualora il ritardo nel pagamento abbia inizio prima del 1° ottobre prossimo, con la notifica della cartella esattoriale, e si concluda con il pagamento della stessa, oltre il sessantesimo giorno, in epoca successiva.


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