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Carichi pendenti, solo accertamenti definitivi
L'agenzia delle entrate ci ripensa

Fonte: Italia Oggi

I certificati dei requisiti fiscali emessi a norma dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, non devono tener conto degli accertamenti ancora pendenti e pertanto non definitivi. Questo è il senso di una recentissima circolare dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa, che ha parzialmente modificato una precedente impostazione della stessa amministrazione finanziaria. La circolare in esame (la n. 41/E del 3 Agosto 2010), concerne alcuni aspetti legati alla «certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce». Infatti da più parti vi erano stati interrogativi sulla portata applicativa, in special modo, dell’art. 38 della norma in esame. L’articolo 38 del dlgs 12/4/2006 n. 163, infatti, dispone l’esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti «che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti». La stessa norma impone infatti che l’attestazione del possesso dei requisiti ora ricordati, possa essere fornita anche mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del dpr 28 dicembre 2000 n. 45. Le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, naturalmente possono essere poste al vaglio del controllo dell’Amministrazione finanziaria, e punite secondo le leggi vigenti in caso di dichiarazioni mendaci. È sempre possibile richiedere, a cura di chi effettua la dichiarazione sostitutiva, all’Amministrazione finanziaria per i tributi su cui ha la competenza esclusiva, «conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi». La relativa modulistica, è quella prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25/6/2001, relativa alla «certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria.» La circolare chiarisce, in modo chiaro e inequivocabile, che come espressamente previsto dal citato art. 38 del Codice dei contratti pubblici, l’irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusione delle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate. Del pari non si può considerarsi causa ostativa dalla partecipazione di procedure pubbliche di affidamento di lavori e appalti, nel caso in cui al momento della richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata. Inoltre, e questo è il chiarimento più significativo fornito nella Circolare del 3 agosto scorso, la definitività dell’accertamento, consegue al decorso del termine per l’impugnazione senza che venga proposto ricorso o istanza per l’accertamento con adesione. Ovvero, qualora sia presentata impugnazione, che sia passata in giudicato la pronuncia giurisdizionale. Pertanto gli Uffici locali dell’Agenzia dovranno iscrivere nella certificazione in argomento, solo esclusivamente le violazione definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi. In particolare, la circolare riferisce che è stato evidenziato che potrebbero determinarsi disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Appare chiaro che questi soggetti esteri potrebbero risultare favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali. Tenuto conto che la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale spetta, comunque, alla stazione appaltante, occorre garantire l’uniformità dell’attività degli uffici dell’Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione in senso più strettamente corrispondente ai requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici, coerentemente con quanto sopra argomentato in merito alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni fiscali di soggetti esteri. Pertanto l’Agenzia, concludendo la circolare, ribadisce che nel certificato dei requisiti fiscali, devono essere indicate esclusivamente le violazioni definitivamente accertate.


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