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Ok ai comuni consorziati per gestire il contenzioso
CASSAZIONE

Fonte: Italia Oggi

I piccoli comuni possono consorziarsi per gestire il contenzioso tributario. Il fatto che un ente locale si difenda ricorrendo a un funzionario dipendente di un altro comune, ma addetto all’ufficio unico intercomunale per le liti fiscali, infatti, non procura alcun danno alla controparte e consente al municipio «di approntare una miglior difesa senza ricorrere a professionisti esterni». È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 19125/2010, depositata il 7 settembre scorso, nell’ambito di una pronuncia in materia di Ici, ritenendo privo di interesse il motivo sollevato dalla società ricorrente per cui l’ente locale si era difeso in appello mediante un funzionario dipendente di un’altra amministrazione. La causa verteva sulla ruralità del fabbricato utilizzato da un caseificio, società cooperativa a responsabilità limitata. Quest’ultima aveva presentato ricorso in Ctp contro una serie di accertamenti che rilevavano la mancata presentazione della dichiarazioni Ici, applicando le relative sanzioni. La coop sosteneva che il fabbricato era utilizzato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e quindi andava considerato come fabbricato rurale. Il comune resisteva negando il requisito di ruralità, rilevando anche che la coop svolgesse attività di natura commerciale e non agricola. Sia la Ctp sia la Ctr Veneto respingevano il ricorso, sottolineando come nel caso delle cooperative, ai fini dell’esenzione, difetti il requisito dell’identità soggettiva tra possessore del fabbricato rurale (la coop) e possessore del terreno agricolo (i vari soci della coop). La Suprema corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 18565/2009, che ha dichiarato esenti dall’Ici gli immobili iscritti nel catasto fabbricati come rurali. Inoltre, sul tema della mancata identità soggettiva, la Cassazione ricorda che la ruralità può essere riconosciuta anche agli immobili delle coop agricole. In conclusione, gli ermellini accolgono le ragioni della società ricorrente sul tema della mancata applicazione della continuazione. In materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, e in particolari di Ici, infatti, ai fini dell’applicazione della continuazione «il fatto che si tratti di diverse violazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, non solo non impedisce, ma rappresenta il paradigma legale della fattispecie».


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