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Provvedimenti disciplinari, impugnazione senza certezze
CISL FUNZIONE PUBBLICA

Fonte: Italia Oggi

Il parere 34439/2010 espresso dalla Funzione pubblica al ministero del lavoro prende posizione in merito alle procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, ma più che chiarire pone problemi interpretativi sia per la fase attuale, sia soprattutto per quella futura. Rispetto all’attuale situazione normativa non si chiarisce come possa coesistere un criterio di delega che vieta la istituzione e l’attività dei collegi arbitrali di disciplina con una norma di dettaglio che non consente alla contrattazione collettiva di prevedere procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari; assimilare una particolare forma di collegio (storicamente individuabile e peraltro già da considerare abrogata dall’art. 6 del Ccnq su conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001) a procedure di impugnazione che possano prevedere anche forme di arbitrato, comporta di fatto la rinuncia a qualsiasi forma di arbitrato anche non riconducibili ai collegi di disciplina. Questa contraddizione risulta ancora più evidente in prospettiva. Sta infatti terminando il suo iter parlamentare il disegno di legge (atto S. 1167-B/BIS, cd. «Collegato lavoro») che, nel valorizzare le procedure di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione di controversie individuali di lavoro, affida alla contrattazione collettiva privata e pubblica la facoltà di prevedere soggetti e procedure senza limitazioni di materie. Come si concilierà, a quel punto, l’art. 68.3 del dlgs 150 con il più limitato criterio di delega della legge 15 e con il più ampio ambito di applicazione della prossima legge?


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