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Stretta sui permessi per l'assistenza
In corso di approvazione al senato il ddl che rende più difficile fruire dei benefici della legge 104

Fonte: Italia Oggi

Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale Ata stanno per scattare le restrizioni nella fruizione dei permessi mensili retribuiti e degli altri benefici previsti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ad un parente handicappato in stato di gravità. Lo prevede l’art. 24 della legge di delega in materia di lavori usuranti che sarà, salvo qualche sempre possibile rinvio di natura tecnica, approvata dal Senato nella giornata di giovedì prossimo. Le disposizioni contenute nell’art. 24 completano, almeno per il momento, il profondo processo di revisione dell’originario testo del citato art. 33. Un processo di revisione al quale hanno contribuito in uguale misura sia il legislatore con la legge 8 marzo 2000, n. 53 e con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che la magistratura ordinaria e amministrativa oltre ai giudici della Corte Costituzionale. La ratio delle nuove disposizioni sembra essere quella di un contenimento delle spese anche attraverso una riduzione della platea di quanti hanno titolo di accedere ai permessi e ai benefici in tema di mobilità. Una platea che soprattutto nel comparto scuola ha assunto dimensioni preoccupanti a causa di un uso non sempre corretto dei permessi. Dalla data di entrata in vigore della legge di delega il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito sarà riconosciuto solo al dipendente scolastico che potrà fare valere un rapporto di parentela con il soggetto disabile fino al secondo grado, anziché fino al terzo come prevede la normativa in vigore citata in premessa. Il rapporto di parentela entro il terzo grado continuerà, tuttavia, a sussistere qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano affetti anche essi da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il permesso mensile retribuito e gli altri benefici previsti dall’art. 33 non potranno essere riconosciuti a più di un dipendente. Saranno, invece, riconosciuti alternativamente a entrambi i genitori in presenza di un figlio handicappato in stato di gravità. La seconda modifica attiene al diritto del dipendente, che assista un soggetto handicappato in stato di gravità, di scegliere ove possibile la sede scolastica. Fino ad oggi la sede poteva essere quella più vicina al domicilio del richiedete il permesso. L’art. 24 dispone, invece, che la sede deve essere quella più vicina al domicilio della personale che si intende assistere. La terza modifica è relativa alla abolizione del requisito della convivenza della persona handicappata con il parente che intende assisterlo. Le modifiche introdotte dall’art. 24 completano. in qualche misura, le disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 71 del decreto legge n. 112/2008 finalizzate, anche esse alla riduzione delle spese. Il comma 4 dispone, tra l’altro, che, qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro o negli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa del permesso in ore o in giorni, la contrattazione collettiva di lavoro, deve definire i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente in un monte ore dei tre giorni di permesso. Ne consegue che nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa. l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente dovrà essere conteggiata con riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola in vigore dal 2007 non prevede all’art. 15, la fruizione alternativa in ore o in giorni dei permessi retribuiti. Solo in sede di definizione del prossimo contratto la quantificazione ad ore sarà obbligatoria che per il personale della scuola. Fino a quel momento l’amministrazione scolastica non potrà imporla. Potrà, invece, concordare con il lavoratore la fruizione del monte ore secondo le indicazioni del ministero del lavoro e con le modalità previste dai messaggi dell’Inps n. 15995 e n. 16866 il cui contenuto è stato recepito anche dall’Inpdap. A usarli, il 9% dei travet Le nuove disposizioni restrittive per l’utilizzo dei permessi, con particolare riferimento a quelli per l’assistenza agli handicappati, derivano dalla esigenza di ridurre l’entità del fenomeno ed evitare abusi. Un fenomeno che stante un monitoraggio disposto nel 2009 dal ministero per la funzione pubblica ha quantificato in ben. 2.439.985 le giornate di permesso fruite nel 2008 e con una ulteriore crescita del 20% per il 2009. Dall’indagine emerge che il 9%, oltre 300 mila pubblici dipendenti utilizzano i permessi mensili ex lege 104. Nel 50% dei casi sono utilizzati per l’assistenza ai genitori disabili, percentuale che scenda al 10% nel caso di assistenza ai figli o ad altri parenti. In tutti i comparti, rileva sempre l’indagine, è il personale femminile che utilizza principalmente i benefici. Non sorprende, infine, la constatazione che il maggior numero dei fruitori risulta essere concentrato nel comparto scuola, dove, secondo una stima sindacale, potrebbe arrivare anche ai 2/3 Ed è appunto nel comparto scuola che si sente la necessità di intervenire con provvedimenti restrittivi volti soprattutto a prevenire abusi.


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