MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Appalti pubblici con il bonifico
Disamina degli adempimenti previsti nel decreto legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Fonte: Italia Oggi

Come spesso accade, anche quest’anno il rientro dalle ferie ha presentato grosse sorprese, a causa delle novità normative approvate nel corso dell’estate. Il 07 settembre scorso è infatti entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia». Il testo normativo, dopo aver conferito al governo la delega per l’adozione «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, [di] un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» (art. 1) nonché di un decreto legislativo «per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490» (art. 2), prosegue poi con alcune disposizioni di immediata precettività e rilevante impatto. La tracciabilità dei flussi finanziari. L’art. 3 della legge in esame, infatti, allo scopo dichiarato di prevenire le infiltrazioni criminali nell’esecuzione di appalti pubblici, stabilisce l’obbligatorietà, in capo ad appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, dell’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa. La norma poi continua prevedendo che «Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale». Già dalle prime battute si può rilevare come la disposizione trovi applicazione senza alcuna limitazione oggettiva, soggettiva o di valore: lavori, servizi e forniture rientrano indistintamente nell’orbita della legge, tanto per appalti sopra soglia che sotto soglia, e la disciplina si applica, come si è visto, a tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione. Su tale (o tali) conto corrente dedicato, a mente del comma 2, dovranno transitare «I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto”, anche laddove questo non sia riferibile “in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1». La norma sembra dunque consentire che i pagamenti effettuati tramite il conto dedicato possano avere anche natura mista, e dunque essere relativi tanto a prestazioni rientranti nell’ambito della commessa pubblica che ad attività esulanti da tale ambito, purché poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento (si pensi, a titolo d’esempio, alle competenze di commercialisti ed avvocati, che possono essere riferibili tanto all’attività «pubblica», che a quella «privata»). A parziale attenuazione del rigido sistema così stabilito, il comma 3 consente tuttavia di effettuare i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale «fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa». Inoltre, per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, ancorché relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, «fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa»: per tali spese potranno dunque essere utilizzati, ad esempio, carte di credito, prepagate e non, o assegni. Di particolare interesse appare la disposizione del comma 4: «Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale». La norma, di non chiara interpretazione, sembra volta unicamente ad escludere la possibilità di versamenti di contante in conto corrente da parte del titolare del conto stesso, dovendo transitare sullo stesso solo somme la cui provenienza sia tracciabile con certezza. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale relativo alle commesse pubbliche (ed evidentemente anche in caso di prestazioni «miste», almeno per la quota afferente il contratto pubblico) deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il «codice unico di progetto» (Cup) relativo all’investimento pubblico sottostante (comma 5). Il Cup deve essere richiesto alla stazione appaltante, la quale a sua volta deve farne richiesta alla struttura di supporto Cup, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri. Di rilevante interesse sono poi le disposizioni negli ultimi tre commi dell’art. 3. Anzitutto, si prescrive l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7). Sul punto preme specificare quanto segue. La nota interpretativa del ministero dell’Interno del 09 settembre, avendo escluso l’applicazione retroattiva della norma, ha risolto il principale dubbio interpretativo relativo alla disposizione in questione, che, dunque, troverà applicazione solo sulle commesse pubbliche iniziate dopo la data di entrata in vigore della legge. In tal senso, logica vorrebbe che, dovendo essere intercorsa dal 07 settembre scorso la «dedicazione» almeno virtuale, da parte dei soggetti interessati, di almeno un conto corrente, all’atto di sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante, ovvero tra i soggetti di cui al comma 1, gli estremi di tale conto, nonché le altre informazioni richieste dal comma in questione, siano indicati già in contratto. Il termine di sette giorni potrà trovare applicazione solo laddove, in costanza di rapporto, il soggetto intenda modificare i rapporti bancari dedicati. In tal senso, anche alla luce del dato testuale della legge che consente espressamente il possesso di anche solo un conto dedicato, la disposizione da ultimo citata non va intesa quale obbligo di accensione di un apposito conto corrente per ciascuna commessa (come alcuni hanno temuto). Sanzioni. Il mancato rispetto della disposizione in esame comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente gravi. Anzitutto, l’art. 3 ai commi 8 e 9 sanziona con la nullità assoluta la mancata previsione nei contratti, rispettivamente, tra appaltatore e stazione appaltante, nonché tra i soggetti di cui al comma 1, di apposita clausola volta ad impegnare i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, il contratto deve altresì essere munito, ma non è chiaro se la mancata previsione comporti nullità assoluta o meno, della clausola risolutiva espressa per il caso in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. A tali previsioni, che colpendo la validità stessa del contratto già di per sé appaiono di evidente impatto, l’art. 6 affianca altre sanzioni di natura pecuniaria, tutt’altro che irrilevanti. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa, mentre le medesime transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. Ulteriori sanzioni sono poi previste in caso di reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale (dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito), e per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3 mila euro). Peraltro, occorre infine rilevare come l’art. 9 della legge inasprisca le pene previste dall’art. 353 c.p. (relativo al reato di turbata liberalità degli incanti), mentre l’art. 10 della legge, rubricato «delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», introduce nel Codice penale un nuovo art. 353-bis, a mente del quale «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Controlli nei cantieri. Accanto alle disposizioni testé esaminate, preme evidenziare come la legge n. 136/2010 introduca due ulteriori obblighi. Anzitutto, a partire dalla data di entrata in vigore, è prescritta l’indicazione nella bolla di consegna del materiale, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi medesimi (art. 4). Analogamente, ai sensi dell’art. 5, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, mentre nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (ovverosia, della Stazione appaltante o dell’appaltatore, a seconda dei casi).


www.lagazzettadeglientilocali.it