MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Personale, mini-enti liberi
La manovra chiede di contenere i costi entro il 20% della spesa per le cessazioni

Fonte: Italia Oggi

Gli enti locali non soggetti al patto di stabilità non sono tenuti a contenere il turn-over del personale cessato entro il 20% della spesa corrispondente. L’articolo 14 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 impone alle amministrazioni locali nuove restrizioni finanziarie, non solo riguardanti il personale, nell’ambito della complessiva manovra di riconduzione a controllo della finanza pubblica. Tra esse, il comma 9 stabilisce il divieto, operante per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Non vi è dubbio tra i primi interpreti che l’articolo 14, comma 9, della manovra d’estate coinvolga sia gli enti soggetti al patto, sia quelli esonerati, cioè i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, almeno per quanto riguarda la prima parte del precetto normativo, il divieto, cioè, di assumere in presenza di un’incidenza della spesa di personale su quella corrente pari o superiore al 40%. Sulla seconda parte, invece, vi sono maggiori dubbi. L’interpretazione esclusivamente letterale della norma parrebbe consentire di leggerla nel senso che il limite finanziario del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente valga anch’esso sia per gli enti obbligati a rispettare il patto di stabilità, sia per quelli esonerati. Militano, tuttavia, in senso contrario almeno due considerazioni. In primo luogo, la rubrica dell’articolo 14, qualificato come norma in tema di «Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali». Si tratta, dunque, di una disciplina mista, in parte dedicata al patto, in parte introduttiva di regole di finanza specifiche. Solo la seconda parte, allora, concerne gli enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Il comma 14 dell’articolo 9 della manovra estiva pare avere, allora, la caratteristica di norma mista, propria dell’intero articolo. Il divieto di assunzione è una norma non legata al patto di stabilità, ma a un indice finanziario virtuoso, come tale da possedere da parte di tutti gli enti locali. La regola di contenimento delle assunzioni, invece, pare proprio destinata ad operare come disciplina specifica per gli enti soggetti al patto, dal momento che incide direttamente sulla loro capacità di assumere. In assenza, infatti, di tale previsione, essi potrebbero assumere tutto il personale di cui hanno bisogno, purché rimangano entro il tetto della spesa di personale sostenuta l’anno precedente. Invece, il comma 14 impone un ulteriore risparmio forzoso sulle cessazioni. Per gli enti non soggetti al patto, tale regola appare incongrua ed eccessiva, visto che da diversi anni essi non hanno mai potuto fruire di una regola flessibile per le assunzioni, connessa al tetto di spesa. Infatti, per loro opera la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, ai sensi della quale gli enti non soggetti al patto possono assumere personale esclusivamente entro il numero delle cessazioni intervenute nell’anno precedente, criterio non riferito alla spesa di personale, ma alle teste del personale cessato. Allora, o l’articolo 9, comma 14, della manovra prevale sull’articolo 1, comma 562, abolendolo implicitamente, oppure questo continua ad applicarsi, come regola specifica delle assunzioni per gli enti non soggetti al patto. Ma, il comma 10 dell’articolo 14 interviene proprio sull’articolo 1, comma 562, abrogandone solo la parte che consentiva la deroga al divieto di superare la spesa di personale del 2004 ai soli enti con meno di dieci dipendenti. Dunque, ne fa salvo il rimanente testo e, di conseguenza, la regola speciale che contiene le assunzioni nelle cessazioni dei dipendenti e non nel valore economico di tali cessazioni. Mancando, allora, la possibilità di immaginare una disapplicazione implicita dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, non resta che concludere che gli enti non soggetti al patto non debbono attenersi alla regola del contenimento delle assunzioni entro il 20% del loro valore economico.


www.lagazzettadeglientilocali.it