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Sì all'assunzione a tempo di responsabili senza laurea
CORTE CONTI LOMBARDIA - nei comuni più piccoli

Fonte: Il Sole 24 Ore

In molti piccoli comuni si registrano forti pressioni per arrivare all’assunzione di responsabili a tempo determinato, da inquadrare nella categoria D, privi del titolo di studio della laurea. Un eventuale successo di questa spinta determinerebbe il risultato di abbassare il livello di preparazione di dipendenti pubblici di vertice e potrebbe consentire operazioni di natura clientelare. A sostegno della richiesta viene posto il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, numero 702/2010. Parere che ha un carattere assolutamente innovativo, per non dire originale, e che sembra contraddire quanto espressamente previsto dal Dlgs 267/2000 e dal Ccnl del 31 marzo 1999, i quali sono tassativi nell’imporre il possesso del requisito della laurea, anche breve, per l’accesso alla categoria D, applicando questo principio anche alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi sugli enti locali. Una scelta rafforzata dalla “legge Brunetta” imponendo in tutte le Pa che la partecipazione alle progressioni di carriera sia consentita solo a coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno. Secondo la sezione di controllo della magistratura contabile milanese, l’assunto di base da cui partire è che «l’interpretazione della norma… deve essere temperata sia in relazione alle peculiari dimensioni organizzative dell’ente che alla necessità che i servizi e le funzioni fondamentali dell’ente vengano svolti regolarmente». Posta questa premessa, la conclusione che ne viene tratta è la seguente: «È evidente che il requisito ordinario è quello della laurea, trattandosi di un incarico di direzione di un ufficio. Tuttavia, non può trascurarsi che in relazione a specifiche attività proprie dell’organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori, l’attività di specifici settori, in particolare tecnici, può essere svolta da soggetti che, seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l’esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore». Sul terreno della opportunità è assai discutibile che nei piccoli comuni il vertice dell’ufficio tecnico possa non essere laureato: si pensi agli importanti compiti che tale figura svolge nei campi del governo del territorio e della realizzazione di opere pubbliche, nonché ai risparmi che all’ente possono derivare dalle eventuali progettazioni e direzioni dei lavori. Sul terreno giuridico, poi, vale la pena di rammentare che il Dlgs 267/2000, all’articolo 110, comma 1, stabilisce che le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato possono essere effettuate «fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire». E i requisiti per le assunzioni nelle categorie D sono fissati – dalla declaratoria allegata al Ccnl 31 marzo 1999 (cosiddetto nuovo ordinamento professionale) – nella laurea, anche breve. Peraltro, nel caso specifico l’assunzione è stata disposta nella categoria D, posizione giuridica 3, quindi in una posizione ancora più elevata, per la quale molti enti richiedono la laurea specialistica.


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