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Che fatica dettare i tempi delle pratiche
Pa in affanno sulle deroghe

Fonte: Il Sole 24 Ore

«Affrettati piano». Il motto dell’imperatore Augusto risuona ancora negli uffici pubblici italiani, anche dopo la cura della rapidità imposta con la legge «taglia-tempi». La regola (è la legge 69 del 2009), entrata in vigore il 4 luglio 2009, fissava un principio, secondo cui «i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni», e un po’ di deroghe: una serie di decreti avrebbero dovuto individuare i provvedimenti a cui concedere 90 giorni e quelli, di «particolare complessità», da far durare fino a 180 giorni. Le amministrazioni centrali avevano un anno di tempo per individuare le procedure lunghe ed extralunghe, ma a quanto pare non ce l’hanno fatta. In «Gazzetta Ufficiale» sono finite le nuove regole della Funzione pubblica (noblesse oblige) e degli altri settori della presidenza del consiglio, mentre gli altri non hanno ancora finito di fissare il nuovo calendario. Nelle ultime settimane qualcosa si è mosso, alcuni ministeri (per esempio lo Sviluppo economico, i Beni culturali e le Infrastrutture) hanno superato l’esame preliminare in consiglio dei ministri e aspettano il via libera del consiglio di stato, altri (Economia, Esteri) hanno inviato le proposte a Palazzo Vidoni. I “ritardi” (chi è sicuro di poter fare tutto entro 30 giorni non deve proporre nessun regolamento) non sono una sorpresa, al punto che la stessa legge aveva previsto che in caso di mancata adozione dei regolamenti tutti i termini superiori ai 90 giorni sarebbero decaduti. Per i procedimenti che durano fra 30 e 90 giorni, come ricorda la circolare di luglio della Funzione pubblica, pubblicata in «Gazzetta» nei giorni scorsi, continuano ad applicarsi le vecchie regole, fino a nuovo ordine. La scadenza fissata dalla legge, infatti, è “flessibile”, e chi non è arrivato in tempo a fissare il nuovo calendario «può provvedere anche successivamente alla data del 4 luglio». Una volta scritti nero su bianco, i nuovi termini vanno rispettati? Quando possibile, perché anche le sanzioni scatteranno solo «dopo grave e ripetuta inosservanza», valutando «la situazione concreta, caso per caso» e, non sia mai, non colpiranno certo «episodi occasionali di inosservanza dell’obbligo». Adelante, insomma, ma con juicio.


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