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Le linee guida riscrivono le regole sulle rinnovabili
Ambiente - Le Regioni hanno tre mesi per adattare le novità agli iter in corso

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le linee guida per l’installazione delle fonti rinnovabili sono in vigore dal 3 ottobre. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (la n. 219 del 18 settembre) non ha variato in modo significativo il testo approvato dalla Conferenza stato regioni a luglio. Lo scopo delle linee guida è stabilire: l’iter degli assensi per la costruzione, modifica e potenziamento di tutte le fonti rinnovabili che producono energia elettrica (esclusi gli impianti offshore), comprese le opere connesse; la documentazione necessaria per ottenere tali assensi; la localizzazione degli impianti sul territorio, con i criteri perché le regioni possano determinare le aree escluse a seconda del tipo di impianto; le garanzie economiche da prestare per poter eseguire l’installazione e i costi e le misure compensative che gli enti locali possono chiedere; i criteri per mitigare l’eventuale impatto sul territorio delle fonti stesse. In un allegato sono dettagliati specificamente quelli previsti per gli impianti eolici. Si è quindi finalmente disegnato un quadro di certezze, dopo contrasti tra stato e regioni, sfociati in numerosi ricorsi alla corte costituzionale. La Suprema corte aveva in buona sostanza bocciato quasi tutte le disposizioni prese in esame (quelle di Calabria, Puglia, Molise, Basilicata e Val d’Aosta, in particolare), e molti altri ricorsi erano rimasti pendenti. Le norme quadro regionali erano state giudicate di competenza nazionale e non locale, e da stabilirsi quindi con le linee guida solo oggi varate. Il principio base su cui si fonda il decreto è che l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, nel rispetto delle quote “verdi” assegnate a ciascuna regione. Ogni limite posto dagli enti locali deve essere l’eccezione e non la regola. In particolare non sono dovuti oneri concessori di alcun tipo, né possono essere chiesti contributi o spese di pratica se non entro soglie ridotte e rigidamente stabilite dal decreto stesso. Autonomia locale. Alle regioni e alle province eventualmente da loro delegate è riservata: – l’individuazione dei siti esclusi dall’installazione di fonti rinnovabili, sulla base di criteri piuttosto rigidi. Gli elenchi e le planimetrie devono essere resi pubblici attraverso i siti web delle regioni, e degli enti locali interessati; – la gestione del procedimento di autorizzazione unica (quello di Dia/Scia o comunicazione è appannaggio dei comuni); – le modalità e i termini di conclusione dei relativi procedimenti, in eccezione al decreto; – l’eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva, rispetto a quella prevista dal decreto, da allegare all’istanza; – la possibilità di estendere l’attività di installazione libera (con semplice comunicazione) a impianti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto. Non pare invece possibile estendere la Dia/Scia a impianti che necessitino dell’autorizzazione unica; – la determinazione degli oneri a copertura delle spese istruttorie della pratica (che possono al massimo essere pari allo 0,03% del costo degli investimenti); – le misure di compensazione a favore dei comuni a carattere «non meramente patrimoniale». Procedimenti in corso. Importante il raccordo con i procedimenti in corso. Se vogliono far valere le discipline locali per le installazioni già in corso, le regioni hanno solo tre mesi per adeguare le loro norme alle nuove linee guida apportandovi i mutamenti previsti nell’ambito della loro autonomia. Altrimenti, vale il dettato delle linee guida nazionali. Vanno invece conclusi entro i 90 giorni i procedimenti in atto relativi a impianti per cui si sia accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale e che abbiano ricevuto i pareri ambientali prescritti. Misure di compensazione. Il principio secondo cui regioni e province non possono chiedere denaro in cambio dell’installazione delle fonti rinnovabili è assoluto. Tuttavia, i comuni hanno diritto di pretendere che siano attuate opere di sistemazione dei siti in cui è situato l’impianto, in modo da diminuirne sensibilmente l’impatto sul paesaggio. Ove possibile non si dovrà chiedere denaro contante, ma solo interventi diretti sul sito. Il costo di tali interventi dovrà essere contenuto entro il 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. Si dovrà comunque tener conto di tutte le misure prese dal committente per diminuire gli impatti negativi. Per fare due esempi, si potrebbe imporre che una distesa di pannelli fotovoltaici a terra sia mascherata alla vista da filari di piante o che l’installazione di pale eoliche limiti il più possibile gli sbancamenti e i riporti di terreno.


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