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Ici, se il comune è pigro la sanzione non scatta
La cassazione interviene sulla determinazione del valore dei terreni

Fonte: Italia Oggi

Un comune, ai fini dell’Ici, può determinare periodicamente il valore venale dei terreni per zone omogenee; qualora questa determinazione periodica non sia stata realizzata (per il comune è una facoltà e non un obbligo), in caso di accertamento le relative sanzioni non saranno dovute. Sono queste le conclusioni della sezione tributaria della cassazione, che si leggono nella sentenza n.20872/10 depositata nella cancelleria della Corte lo scorso otto ottobre. La vertenza trae origine da un accertamento Ici con cui, Castelnuovo Rangone, comune della provincia di Modena, rettificava i valori Ici dichiarati da una società a responsabilità limitata per diversi appezzamenti di terreno situati nello stesso comune. Ricorrendo contro questo atto, la società eccepiva il vizio di motivazione e ne chiedeva l’annullamento, nonché la disapplicazione delle relative sanzioni ai sensi dell’articolo otto del dlgs 546/92. La Commissione provinciale, con una sentenza che veniva confermata in appello dalla Commissione regionale di Bologna, dichiarava non dovute le sanzioni e rigettava nel resto. Contro questa decisione il comune ricorreva in cassazione. Nel ricorso principale rivolto alla Corte, l’ente aveva sostenuto che, i giudici di merito, dichiarando la non applicabilità delle sanzioni ai sensi dell’articolo 8 del dlgs n. 546/92, non avevano tenuto in considerazione che l’accertamento ici non presuppone che sia preventivamente attribuito un valore ai singoli terreni; il comune aggiunge che, l’articolo 59 del dlgs n.446/97 infatti, non prevede alcun obbligo per i comuni di determinare il valore dei terreni ai fini Ici, ma ne attribuisce solo una facoltà. La Corte di cassazione ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di merito, rigettato il ricorso del comune di Castelnuovo Rangone e stabilito un principio di grande interesse generale. Gli ermellini, infatti, rigettando il ricorso e confermando la non applicabilità delle sanzioni alla rettifica, hanno stabilito che la determinazione prevista dall’articolo 59 citato, che consente ai comuni di determinare il valore venale dei terreni per zone omogenee, pur non avendo natura imperativa, svolge una funzione analoga a quella degli studi di settore o dei redditometri ai fini delle imposte dirette; se predisposta, questa valutazione fornisce al contribuente un parametro di riferimento. Tuttavia conclude il collegio di piazza Cavour, in assenza di una chiara e disattesa normativa e in mancanza di parametro di riferimento (per non avere il comune determinato il valore venale dei terreni), la condotta del contribuente non può essere sanzionata.


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