MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Tfr a rate ai dipendenti pubblici
Una circolare dell'Inpdap illustra le novità introdotte dalla manovra estiva (legge 122/2010)

Fonte: Italia Oggi

Il pagamento rateale della buonuscita non riguarda solo i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma anche i dipendenti di organismi che, pur non avendo natura specifica di pa, rientrano comunque nell’elenco degli enti i cui bilanci sono inseriti nel conto consolidato dello Stato. Tra questi, dunque, i dipendenti di federazioni, consorzi, istituti di ricerca, amministrazioni locali, enti previdenziali e casse professionali. Ai fini del pagamento rateale, inoltre, la prima rata rispetterà i termini di legge (tra il 181mo e il 270mo giorno dopo la cessazione dal servizio), mentre la seconda e la terza rata saranno poste in pagamento, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla prima. Lo precisa, tra l’altro, l’Inpdap nella circolare n. 17/2010. Manovra estiva. La circolare illustra e spiega le novità del dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) in tema di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, con placet del ministero del lavoro. L’articolo 12, comma 7, della manovra, infatti, ha introdotto nel pubblico impiego una nuova regola di pagamento delle indennità di fine servizio; mentre il comma 10 ha disposto, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, che tutti i trattamenti di fine servizio vengano determinati secondo le regole del codice civile (articolo 2120), cioè come avviene per i dipendenti privati. Buonuscita a rate. Il pagamento rateale della buonuscita si applica a condizione che l’ammontare della prestazione sia superiore a 90 mila euro. In primo luogo, l’Inpdap precisa che l’ambito di applicazione di questa nuova modalità di erogazione non interessa solo i dipendenti diretti della pa, ma anche i lavoratori dipendenti da enti che rientrano nel bilancio consolidato dello stato (elenco Istat individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009). Nel dettaglio, il pagamento della buonuscita avviene: in unico importo annuale se inferiore a 90 mila euro; in due importi annuali se d’importo superiore a 90 mila euro ma inferiore a 150 mila euro (prima tranche di 90 mila euro e seconda pari al residuo importo); in tre importi annuali se superiore a 150 mila euro (prima tranche di 90 mila euro, seconda di 60 mila euro e terza pari al residuo importo). Il limite d’importo della buonuscita, spiega l’Inpdap, è considerato al lordo delle trattenute fiscali e, quindi, anche delle eventuali esenzioni fiscali spettanti. Per quanto riguarda i termini di pagamento, l’Inpdap precisa che la prima rata (o unico versamento) avverrà non prima di 181 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione di servizio, come stabilito per legge (legge n. 140/1997). Nelle ipotesi di cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso o per invalidità, il pagamento verrà disposto entro 105 giorni dal collocamento a riposo. Le altre tranche (una o due, a seconda dei casi), spiega l’Inpdap, saranno poste in pagamento rispettivamente dopo 12 e dopo 24 mesi dalla prima (sarà considerato il limite di 270 giorni dopo la cessazione dal servizio in caso di tardato pagamento della prima rata). La novità del pagamento rateale non si applica alle buonuscita relative a pensionamenti per limiti di età che intervengano entro il prossimo 30 novembre, a patto che le dimissioni siano state presentate entro il 31 maggio 2010. L’Inpdap precisa che questa deroga interessa anche coloro che, raggiunto il requisito del limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio ma, durante tale periodo e in ogni caso entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro. Dal 2011 tutti a tfr. Dal prossimo anno tutte le buonuscita verranno calcolate secondo le regole del tfr. Ciò determina, spiega l’Inpdap, un calcolo in 2 quote dell’indennità per chi è in servizio: una prima quota relativa all’anzianità che è stata maturata al 31 dicembre 2010, secondo le vecchie regole; la seconda quota, per le anzianità che sono maturate dal 1° gennaio 2011 in poi, attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio, per ciascun anno di servizio (si veda tabella). Infine, l’Inpdap precisa che la normativa ha cambiato soltanto le regole di calcolo della prestazione, ma non anche la «natura» della stessa che, dunque, rimane quella del trattamento di fine servizio. Ciò significa, tra l’altro, che le voci retributive utili ai fini di tale indennità restano tutte confermate.


www.lagazzettadeglientilocali.it